Prime linee direttive attività di spegnimento degli incendi | VVF 2019
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Prime linee direttive attività di spegnimento degli incendi | VVF19 Ministero dell'Interno, dip. VVF, 6 agosto 2019, prot. n. 26540 A seguito dell’esercitazione operativa dello scorso giugno a Montelibretti, che ha visto coinvolti tutti i comandi VVF d’Italia, sono state emanate dalla Direzione centrale per l’emergenza le prime linee direttive finalizzate al miglioramento dell’attività di spegnimento degli incendi. Tra gli importanti risultati conseguiti dall’esercitazione, uno dei più rilevanti riguarda l’uso dei liquidi schiumogeni. In particolare, le esercitazioni svolte hanno evidenziato la necessità che i liquidi schiumogeni proteinici e fluoro-proteinici vengano sostituiti dai nuovi liquidi schiumogeni sintetici, aventi caratteristiche di maggiore efficacia e compatibilità ambientale. Pertanto, fermo restando l’impiego fino ad esaurimento delle attuali scorte, è stato raccomandato alle Direzioni Regionali e ai Comandi di acquisire liquidi sintetici, omologati o certificati da ente terzo, adatti per incendi di classe B (liquidi infiammabili quali benzine, gasolio, alcoli, solventi, vernici, oli minerali, grassi, eteri, ecc.) oppure di tipologia bagnante “wetting agent”, per incendi di classe A (materiali solidi la cui combustione genera braci quali legname, carboni, carta, tessuti, trucioli, pelli, gomma e derivati, ecc.). ______ OGGETTO: Prime linee direttive finalizzate al miglioramento dell'attività di spegnimento degli incendi. A seguito dell'esercitazione operativa di spegnimento degli incendi, con l'utilizzo di sistemi innovativi e di aumentata efficacia, considerate le valutazioni emerse anche in linea con i concetti fondamentali della formazione di base rivolta ai vigili del fuoco, si evidenziano di seguito le prime linee direttive che dovranno essere tenute in considerazione a livello centrale e territoriale per l'equipaggiamento degli automezzi di soccorso e per fronteggiare gli scenari di incendio: 1. i liquidi schiumogeni in dotazione ai mezzi di soccorso dovranno essere di tipologia sintetica, omologati o certificati da ente terzo secondo le parti applicabili della serie delle norme UNI EN 1568:2018 per incendi di classe B (liquidi infiammabili quali benzine, gasolio, alcoli, solventi, vernici, oli minerali, grassi, eteri, ecc.) e conformi al capitolo 6 dello standard NFPA 18:2017 di tipologia bagnante “wetting agent” per incendi di classe A (materiali solidi la cui combustione genera braci quali legname, carboni, carta, tessuti, trucioli, pelli, gomma e derivati, ecc.), di elevata eco compatibilità, e nel rispetto delle caratteristiche indicate in allegato 1. Non si dovranno più acquisire liquidi schiumogeni proteinici e fluoro-proteinici e le scorte dovranno essere smaltite a norma di legge entro i tempi di scadenza delle stesse; È intenzione dell'Amministrazione dotare le strutture regionali di unità antincendio robotizzate controllate da remoto al fine di supportare le squadre nelle attività di spegnimento degli incendi. È emersa, inoltre, la necessità di migliorare gli apparati di comunicazione individuali e di squadra che saranno implementati mediante specifici sistemi, attrezzature e procedure di utilizzo. Tutto il personale che ha partecipato all'esercitazione presso la Scuola di Formazione Operativa dovrà essere coinvolto in attività di divulgazione organizzata dai Comandi provinciali, avvalendosi anche del materiale informativo pubblicato su specifica sezione della Intranet della Direzione Centrale Emergenza e di vigilfuoco.tv, insieme alle Direzioni Regionali che ne cureranno la programmazione e il monitoraggio. Le presenti linee direttive potranno essere aggiornate in relazione alle risultanze delle attività che saranno svolte sul territorio, con particolare riguardo ai contenuti degli allegati. I riferimenti alle norme tecniche, richiamate sopra e negli allegati, sono da riferirsi all'ultima versione pubblicata e quindi in vigore. ALLEGATO 1 Caratteristiche generali Tipologia schiumogeno: sintetica I liquidi schiumogeni debbono essere idonei ad essere utilizzati anche con acqua di mare. Al fine di favorire l'utilizzo con i sistemi di produzione della soluzione schiumogena attualmente in uso sono da prediligere liquidi schiumogeni Newtoniani (a bassa viscosità). (requisito non obbligatorio). La dotazione di un Comando deve essere su due linee di prodotti, in modo tale da garantire l'efficacia su incendi di classe A e classe B. Schiumogeni idonei per incendi di classe A (utilizzabili per incendi di solidi che danno luogo a brace) Per materiale combustibile solido si intende quello fibroso, derivante dal legno e derivati, carta, cartone e pneumatici, cosi come definiti dalla norma UNI EN 2.2005. Tali liquidi schiumogeni (non contenenti composti fluorurati) devono essere conformi al capitolo 6 dello standard NFPA 18:2017 di tipologia bagnante “wetting agent”, alla UNI EN 1568.2018-1 (schiuma in media espansione) e alla UNI EN-1568.2018-3 (bassa espansione liquidi non miscibili con l'acqua) di classe > III C; la concentrazione d'utilizzo deve essere compatibile con i sistemi di produzione della soluzione schiumogena in uso. Ad ogni conto la concentrazione deve essere < all'1%. Schiumogeni idonei per incendi di classe B (utilizzabili per incendi liquidi o materiali liquefattibili) Per materiale combustibile liquido si intende quello a più alto potere calorifico (liquidi infiammabili e solidi che si possono liquefare, come definiti dalla UNI EN 2.2005. Tali liquidi schiumogeni sono di tipo AFFF AR (Aqueous Film Forming Foam - Alcohol Resistant), conformi alla normativa UNI EN-1568.2018-3 (liquidi a bassa espansione non miscibili con l'acqua) di classe > I B (idonea per getto diretto sulla superficie dell'incendio) e conformi alla normativa UNI EN-1568.2018 - 4 (liquidi miscibili con l'acqua) di classe > I B. Devono essere conformi al Regolamento EU “2017/1000/EC; la concentrazione d'utilizzo dello schiumogeno dovrà essere idonea ad essere utilizzata dalla dotazione attuale di sistemi della produzione della soluzione schiumogena. In ogni caso < al 3%. Se il concentrato di schiuma è influenzato negativamente dalla conservazione a bassa temperatura si dovrà porre particolare attenzione alle temperature minime di utilizzo dei prodotti, in relazione alle condizioni climatiche locali. Metodologia di prova Al momento dell'acquisizione il Comando/Direzione Regionale VF/Uffici Centrali, devono provvedere a richiedere tutte le certificazioni riportate in precedenza che potrebbero essere verificate mediante specifiche prove di laboratorio utili a garantire l'effettiva rispondenza dei prodotti offerti con quelli consegnati. In caso di verifica a garanzia della bontà delle forniture, i liquidi schiumogeni acquisiti per le dotazione dei mezzi di soccorso, di tipologia sintetica, dovranno essere sottoposti a prove di collaudo secondo le seguenti modalità: Etichettatura Il liquido schiumogeno alla concentrazione indicata dal produttore deve essere classificato come: “facilmente biodegradabile” come indicato al punto 4.1.2.9.2 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. È importante che l'etichettatura contenga bene in vista i seguenti dati: Inoltre, anche se non previsto dall'etichettatura della norma, si ritiene opportuno che sia indicata anche la data di scadenza del prodotto. Modalità di impiego delle diverse tipologie di liquido schiumogeno Riguardo alla predisposizione del caricamento delle diverse tipologie di liquido schiumogeno sugli automezzi di soccorso - e ferme restando le diverse valutazioni operative da parte dei Comandanti provinciali in funzione di specifiche pianificazioni di intervento - ove non si ritenesse fattibile il caricamento della doppia tipologia di schiumogeno adatto per incendi di classe A e B, si impartisce la direttiva che gli automezzi di “prima partenza” destinati al contrasto della generalità degli incendi, debbano essere provvisti prioritariamente di liquido schiumogeno avente capacità di effetto bagnante per incendi di classe A, idoneo per la generalità degli incendi di sostanze che, nella combustione, producono brace. L'impiego di tale tipologia di schiumogeno non è consigliabile su incendi di liquidi infiammabili o di sostanze liquefattibili, per i quali è previsto l'utilizzo di dedicato liquido schiumogeno per incendi di classe B. Per queste ultime tipologie di liquido schiumogeno, è opportuno che vengano pianificati allestimenti e caricamenti di automezzi di supporto specificamente attrezzati per grandi incendi (es. carri schiuma) o su automezzi di supporto finalizzati al contrasto di incendi di liquidi infiammabili e materie liquefattibili che non danno luogo a brace. Si evidenzia che, in ogni caso, le tipologie di schiumogeno per incendi di classe B possono essere utilizzati anche per altre tipologie di incendio di sostanze solide (classe A), sia pure con efficacia inferiore rispetto a quelle specificamente certificate per tale impiego, che agiscono con effetto bagnante. Raccomandazioni: La Direttiva 2006/122//EC del 12/12/2006 proibisce l'uso di PFOS (perfluoro- ottanilsulfonato) nei tensioattivi fluorurati ed impone che tutti gli schiumogeni contenente i PFOS debbano essere smaltiti all'inceneritore. È pertanto vietato acquisire a qualunque titolo, anche gratuitamente da aziende - e non devono esser accettati neanche per esercitazione - schiumogeni che contengano le citate categorie di sostanze. Le tipologie di schiumogeno di tipo proteinico e fluoroproteinico in cui non siano presenti i PFOS potranno essere utilizzate fino al completo utilizzo e in ogni caso la data di scadenza. Successivamente si dovrà provvedere alle nuove acquisizioni secondo quanto riportato nella presente direttiva. ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 [... segue in allegato]
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