Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019
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30 Novembre 2024 | |||||||||||
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Rapporto di prova ID 9143 | 21.09.2019 Il presente Documento è estratto dalla UNI 10389-1:2019, norma che indica le modalità per eseguire in opera la misurazione del rendimento di combustione e l’analisi dei prodotti della combustione dei generatori di calore come prescritto dal D.P.R. 74/2013. Inoltre, in allegato, è disponibile il Modello Rapporto di prova di cui all'Allegato A della UNI 10389-:2019 che, nell'Ed. 2019, può essere anche elettronico. La norma UNI 10389 Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso, recentemente aggiornata 2019, stabilisce le modalità operative per la misurazione del rendimento di combustione e la misurazione di CO e Indice di fumosità per i generatori di calore per uso civile alimentati a combustibile liquido e/o gassoso secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 per l'efficienza energetica. D.P.R. 74/2013 Modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica (Vedi Modello per gruppi termici), sono stati pubblicati con il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere gestito insieme al Libretto di impianto di cui all'Allegato I del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014. L'efficienza energetica degli impianti termici civili e industriali, è stata inizialmente normata dalla Legge 10/1991 fino all'attuale D.P.R. 74/2013 che prevede in particolare: L’allegato A al D.P.R. 74/2013 definisce a livello nazionale l’intervallo massimo consentito alle regioni per l’applicazione del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 10kW. Diverse regioni come ad esempio la Lombardia, il Veneto e il Piemonte impongono frequenze di verifica più ristrette e limiti di potenza più ampi. L’Allegato B al vigente D.P.R. 74/2013, definisce i limiti di accettabilità prevedendo che il rendimento di combustione, rilevato alla massima potenza termica effettiva della caldaia durante il normale funzionamento non risulti inferiore a tali limiti che sono stati costruiti in base alla potenza, al periodo di installazione, al carburante utilizzato e dal tipo di caldaia. In attuazione di quanto previsto all'Art. 7 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014. La norma UNI 10389, definisce gli aspetti tecnici e operativi per effettuare: Fig. 1 - Efficienza energetica D.P.R. 74/2013 e UNI 10389-1 (1) Per tutti i controlli vedi Rapporto di efficienza energetica Allegato II Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (2) Il Rapporto di prova nella UNI 10389-1:2019 può essere sia cartaceo che elettronico (2019) (3) Un qualunque documento che contenga tutti i dati richiesti è valido come rapporto secondo UNI 10389-1. NB - Rapporto di prova UNI 10389-1 Il Rapporto di prova di cui all'Allegato A della UNI 10389-:2019, dovrà essere inserito nel Rapporto di efficienza energetica (o i suoi valori nei campi previsti) del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (Fig. 2). Fig. 2 - Rapporto di prova UNI 10389-:2019 e Rapporto di efficienza energetica DM 10 febbraio 2014 (*) Il Rapporto di prova nella UNI 10389-1:2019 può essere sia cartaceo che elettronico (2019) _______ UNI 10389-1:2019 La UNI 10389-1:2019 indica le modalità per eseguire in opera la misurazione del rendimento di combustione e l’analisi dei prodotti della combustione dei generatori di calore. Estratto UNI 10389-1:2019 I risultati delle misure devono essere riportati nel Rapporto di prova. Nell'appendice A della norma è riportato un esempio di modello di rapporto di prova; tale modello prevede di riportare le sole informazioni strettamente necessarie ai fini della misurazione effettuata in campo del rendimento di combustione. La UNI 10389-1:2019 fornisce le modalità per il calcolo del rendimento di combustione e definisce le procedure per seguire le seguenti misurazioni in campo: - portata termica del generatore di calore; dei generatori di calore per uso civile alimentati a combustibile liquido e/o gassoso. La norma non si applica a misurazioni effettuate con strumentazione fissa. Operatore Le misurazioni devono essere effettuate da operatore dotato di specifica competenza tecnica incaricato di effettuare le verifiche di cui alla presente norma. A. Misurazione in opera del rendimento di combustione Campionamento dei prodotti della combustione Il campionamento dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere eseguiti in corrispondenza di un'apposita presa di campionamento passante nel condotto di evacuazione dei prodotti della combustione o nel canale da fumo fatta salva una diversa, predisposizione della stessa a cura del fabbricante dell'apparecchio. La presa di campionamento, dove non già presente, deve essere praticata su mandato del responsabile per l'esercizio e la manutenzione. Strumentazione Le misurazioni devono essere effettuate con uno strumento portatile multifunzione, utilizzato secondo le modalità di impiego previste dal fabbricante. Condizioni di misura Determinazione del rendimento di combustione B. Misurazione di CO e indice di fumosità It Il valore rilevato di CO deve essere riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria moltiplicando il valore misurato per il valore dell'indice di aria n che si ottiene da uno dei seguenti rapporti: n= CO2t / CO2 CO2t = Concentrazione di anidride carbonica nei prodotti della combustione secchi teorici Contenuto teorico di CO2t nei prodotti della combustione secchi
Per altri combustibili il valore di CO2t deve essere indicato dal fornitore del combustibile stesso. Se la concentrazione di CO riportata alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria risulta maggiore di 0,1 % (1000 ppm), e non è possibile ricondurla al disotto di questo valore, la prova non deve essere ritenuta valida e il calcolo del rendimento di combustione non può essere ritenuto attendibile. Il valore di 1 000 ppm è riportato solo ai fini della correttezza della misura del rendimento; valori superiori ai 300 ppm evidenziano una situazione di combustione incompleta, ciò deve essere evidenziato nell'apporto di prova. Rapporto di prova Certifico Srl - IT Rev. 00 2019 Collegati |
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