Protezione dal radon ambienti di vita e lavoro / Rev. 2.0 Gen. 2023
ID 11529 | Rev. 2.0 del 08.01.2023
Nel presente documento vengono illustrate le novelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - S.O. n. 29, in materia di protezione dal radon in ambienti di vita e di lavoro.
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Update Rev. 2.0 dell'08 gennaio 2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
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Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR)
Una nuova figura è istituita dal D.Lgs. 101/2020, quella dell'Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR), un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati.
Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell'uranio. Polonio e bismuto sono i prodotti, estremamente tossici, del decadimento radioattivo del radon.
Il radon è un gas molto pesante, pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative.
Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che, accumulandosi all'interno di abitazioni, è la seconda causa di tumore al polmone, specialmente tra i fumatori.
Articolo 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
[…]
115) «radon»: l’isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento
Piano d’Azione Nazionale Radon
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , verrà redatto e approvato il Piano nazionale d'azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ambienti di vita.
L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon sarà utile a definire:
- le specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione
- gli strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,
- gli strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),
- le strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;
- misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.
Art. 10. Piano nazionale d’azione per il radon
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale.
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Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon
Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3). Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.
Tabella 1 – Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon
Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Art. 12. Livelli di riferimento radon
1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:
a) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1. (*)
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’articolo 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.
(*) Allegato II, sez. I, punto 1.
L’esposizione integrata annua di radon corrispondente al livello di riferimento di cui all’articolo 12 è fissata in 895 kBq h m-3 (ICRP 137)
La valutazione del Radon
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (art.11), oppure se svolte in specifici luoghi di lavoro da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
Art. 16. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:
a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.
Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR)
Nuova figura istituita dal D.Lgs. 101/2020 è quella dell'esperto in interventi di risanamento radon, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.
Art. 7 Definizioni
40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche
Art. 15. Esperti in interventi di risanamento radon
1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.
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Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Allegato II
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;
a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici.Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
Il documento che viene redatto a seguito della valutazione, è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81).
Cadenza delle misure:
- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.
In particolare:
- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
- Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).
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In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Art. 17. Obblighi dell’esercente
1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).
1 -bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.
3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.
4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d) , l’esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.
6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II.
Fig. 1 - Art. 17. Obblighi dell’esercente
ER = L’esercente si avvale dell’Esperto di Radioprotezione
EIRR=L’esercente si avvale dell’Esperto in interventi di risanamento radon
...Segue in allegato
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Sezione D.Lgs. 101/2020 Radiazioni ionizzanti
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Sezione D.Lgs. 101/2020 Radiazioni ionizzanti
Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Radiazioni ionizzanti: quadro normativo
Esperto di radioprotezione