Art. 7 co. 1 p. 80) Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Definizioni
...
80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone;
...
Art. 133. co. 3 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
Fig. 1 - Obbligo istituzione
In allegato modello A Allegato XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Libretto di radioprotezione in formato .doc/pdf riservato abbonati
Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom
Pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Entrata in vigore: 27.08.2020
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Entrata in vigore: 18.01.2023
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Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860;
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017;
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187;
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.
Art. 244 Modifiche
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».
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Libretto Personale di Radioprotezione - D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101
In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a), 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).
i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;
[...]
2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.
Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.
Allegato XXIII (articolo 112, comma 2)
DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2, DELL'ART. 132, COMMA 6 E DELL'ART. 140, COMMA 5, DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E DEL LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORATORI ESTERNI
1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio
1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto è istituito conformemente al modello A allegato;
1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. 1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.
1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radio-protezione
2.1. Il libretto personale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.
2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.
2.3. Il libretto personale è conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.
2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.
2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.
2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.
3. Sede di conservazione della documentazione della sorveglianza fisica
3.1. La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 132 del presente decreto, è conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro.
4. Registro
4.1. La documentazione di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto 5.3, è costituita da un registro con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro.
4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, trasmesse al datore di lavoro per via telematica, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.
4.3. Il registro di cui al punto 4.1 può essere suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce.
5. Contenuti del registro
5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere:
a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;
b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;
c) l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art. 50 del presente decreto;
d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall’individuo individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo;
e) copia delle relazioni di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente decreto, qualora l'esperto di radioprotezione non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2;
f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto;
g) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto;
h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;
i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130.
5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera d), del presente decreto, vanno registrate per ogni località in relazione all'attività esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da:
a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui ai Titoli VI e VII del presente decreto;
b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle schermature solidali ai mezzi stessi è inferiore a 1 ȝSv/h.
5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esterni esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in Cat. A.
I datori di lavoro di lavoratore esterno o i lavoratori esterni se autonomi classificati esposti di categoria A, (art. 112, comma 1, lettera i, del D.lgs. n. 101/2020) hanno l'obbligo di predisporre il libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore, provvedendo a compilare le sezioni 1 e 2 e apponendo timbro e firma e di inviarlo, corredato della relativa istanza di vidimazione, a:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Divisione II
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Se il datore di lavoro è un soggetto privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di euro 12,91 da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670, corredato della istanza di vidimazione. Se il datore di lavoro appartiene alle Amministrazioni pubbliche, deve inviare solo il libretto, corredato della relativa istanza di vidimazione.
Per i sottoindicati procedimenti si invitano i richiedenti a privilegiare l'invio delle richieste per posta, integrando tali richieste con un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte di questa Amministrazione.
In casi eccezionali è possibile consegnare le richieste a mano, previo appuntamento da prendersi telefonando al numero 0646835602 o scrivendo al seguente indirizzo: mailto:DGSaluteSicurezzadiv2@lavoro.gov.it. Il richiedente riceverà il numero di protocollo della sua richiesta; qualora ciò non fosse possibile si fornirà unicamente timbro e data della ricezione.
Sarà invece possibile ritirare i provvedimenti di persona o con delega previo accordo con l'Amministrazione (di regola l'utente potrà fissare un appuntamento al momento in cui riceve comunicazione della definizione del provvedimento).
[...] segue in allegato
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