Direttiva (UE) 2019/882

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Direttiva UE 2019882

Direttiva (UE) 2019/882

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

GU 151/70 DEL 07.06.2019

Entrata in vigore: 27.06.2019

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e servizi disciplinati dalla presente direttiva derivanti dall’eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai prodotti seguenti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025:
a) sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
b) i terminali self-service seguenti:
i) terminali di pagamento;
ii) i terminali self-service seguenti destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dalla presente direttiva:
- sportelli automatici;
- macchine per l’emissione di biglietti;
- terminali per il check-in;
- terminali self-service interattivi destinati alla fornitura di informazioni, a eccezione dei terminali installati come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile;
c) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
d) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; e
e) lettori di libri elettronici (e-reader).
2. Fatto salvo l’articolo 32, la presente direttiva si applica ai servizi seguenti forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025:
a) servizi di comunicazione elettronica, a eccezione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
b) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
c) gli elementi seguenti relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ad eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani, e regionali, per i quali si applicano solo gli elementi di cui al punto v):
i) siti web;
ii) servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
iii) biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
iv) fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi ciò si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell’Unione; e
v) terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione, a eccezione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
d) servizi bancari per consumatori;
e) libri elettronici (e-book) e software dedicati; e
f) servizi di commercio elettronico.
3. La presente direttiva si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».
4. La presente direttiva non si applica ai contenuti di siti web e alle applicazioni mobili seguenti:
a) media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima del 28 giugno 2025;
b) formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
c) carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
d) contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall’operatore economico interessato né sottoposti al suo controllo;
e) contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono stati aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025.
5. La presente direttiva fa salva la direttiva (UE) 2017/1564 e il regolamento (UE) n. 2017/1563.

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