Decreto 19 luglio 2016

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Decreto 19 luglio 2016

Dotazione defribrillatori attività sportiva non agonistica e amatoriale: differimento al fino al 30 Novembre / Prorogato al 01 Gennaio 2017

Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita».

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante «Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita», ed, in particolare, l’art. 5, comma 5, che dispone per le società dilettantistiche l’obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 gennaio 2016, con cui è stato modificato il comma 5 dell’art. 5, del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, nella parte in cui ha sostituito le parole «30 mesi» con le parole «36 mesi»;

Considerato che non sono state ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire di ulteriori 4 mesi e 10 giorni il termine di cui all’art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, come modificato dal decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della salute, adottatro il concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all’art. 5, comma 5, le parole «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «40 mesi e 10 giorni».

Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro della salute:
LORENZIN

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

GU 187 del 11 Agosto 2016

Decreto 24 aprile 2013

Legge 8 novembre 2012 n. 189

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Dotazione defribrillatori attività sportiva non agonistica e amatoriale
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