Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n.191

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Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n. 191

Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario.

(GU n.271 del 19-11-2010 - S.O. n. 255)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2010

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Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio ed alla manutenzione.

3. L’ambito di applicazione del presente decreto è esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) delle infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;
d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.

4. L’ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso, tenendo conto dell’articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.

5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne l’interoperabilità.

6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

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Aggiornamenti all'atto

10/09/2011
DECRETO 22 luglio 2011 (in G.U. 10/09/2011, n.211)

13/03/2013
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21 (in G.U. 13/03/2013, n.61)

15/01/2015
DECRETO 29 dicembre 2014 (in G.U. 15/01/2015, n.11)

03/08/2015
DECRETO 26 giugno 2015 (in G.U. 03/08/2015, n.178)

25/06/2019
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 (in G.U. 25/06/2019, n.147)

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