Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397

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Regolamento di esecuzione  2019 1397

Regolamento di esecuzione  (UE) 2019/1397

Regolamento di esecuzione  (UE) 2019/1397  della Commissione del 6 agosto 2019 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773

GU L 237/1 del 13.09.2019

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Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’ Unione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

(1) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.

(2) La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.

(3) L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.

(4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 è abrogato.

Articolo 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.

3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2019/1397» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 3 ottobre 2022.

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