Regolamento delegato (UE) 2019/2016

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Regolamento delegato UE 2019 20156

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione

GU L 315/102 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Applicazione a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

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Modifiche:

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (Testo consolidato 01.09.2021)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023

Rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2016
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione alimentati da rete elettrica e aventi un volume superiore a 10 litri e inferiore o pari a 1 500 litri.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto;
b) agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
c) agli apparecchi di refrigerazione mobili;
d) agli apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è abrogato a decorrere dal 1° marzo 2021.

Articolo 10 Misure transitorie

A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1060/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere
presentata in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che se chiesto specificamente dal distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

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Tags: Ambiente Energy