Regolamento delegato (UE) 2019/2013

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Regolamento 2019 2013

Regolamento delegato (UE) 2019/2013

Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione dell’11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione

GU L 315/1 del 05.12.2019

Entrata in vigore: 25.12.2019

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°novembre 2020.

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Rettifiche:

Rettifica regolamento delegato (UE) 2019/2013

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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per i display elettronici, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici.

2. Il presente regolamento non si applica a:
a) display elettronici con superficie delle schermo inferiore o pari a 100 cm2;
b) proiettori;
c) sistemi integrati di videoconferenza;
d) display per uso medico;
e) caschi di realtà virtuale;
f) display integrati o da integrare nei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
g) display elettronici che sono componenti o sottounità di prodotti contemplati dalle misure di esecuzione adottate
a norma della direttiva 2009/125/CE;
h) display per diffusione radiotelevisiva;
i) display di sicurezza;
j) lavagne interattive digitali;
k) cornici digitali;
l) pannelli segnaletici digitali aventi una delle seguenti caratteristiche:
(1) progettati e costruiti come moduli da integrare in quanto superficie d’immagine parziale in uno schermo di superficie maggiore, non come dispositivi di visualizzazione a sé stanti;
(2) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro per uso permanente in ambiente esterno;
(3) distribuiti come dispositivi autonomi chiusi in un involucro con schermo di superficie inferiore a 30 dm2 o superiore a 130 dm2;
(4) densità in pixel inferiore a 230 pixel/cm2 o superiore a 3 025 pixel/cm2;
(5) luminanza bianca di picco nella modalità operativa a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range) superiore o pari a 1 000 cd/m2;
(6) privi di interfaccia di ingresso per segnali video e unità di visualizzazione per visualizzare correttamente una sequenza test standardizzata di immagini video con contenuto dinamico a fini di misurazione della potenza;
m) display dello stato;
n) pannelli di controllo.

Articolo 9 Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 è abrogato con effetto dal 1°marzo 2021.

Articolo 10 Misure di transizione

A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prodotto prescritta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1062/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti anziché essere fornita in formato stampa con il prodotto. In tal caso, il fornitore assicura che, su specifica richiesta del distributore, la scheda prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.

Articolo 11 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1°novembre 2020.

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ALLEGATO III

Etichetta dei display elettronici

1. ETICHETTA

Etichetta 1

L’etichetta dei display elettronici contiene le seguenti informazioni:

I. codice QR
II. nome o marchio del fornitore;
III. identificativo del modello del fornitore;
IV. scala delle classi di efficienza energetica da A a G;
V. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II, punto B, durante l’uso di PmeasuredSDR;
VI. consumo di energia in modo acceso in kWh per1 000h, durante la lettura di contenuti in SDR, arrotondato
all’intero più vicino;
VII. classe di efficienza energetica determinata conformemente all’allegato II, punto B, durante l’uso di PmeasuredHDR;
VIII. consumo di energia in modo acceso in kWh per1 000h, durante la lettura di contenuti in HDR, arrotondato
all’intero più vicino;
IX. diagonale dello schermo visibile in centimetri e in pollici, e risoluzione orizzontale e verticale in pixel;
X. gli estremi del presente regolamento, ossia «2019/2013».

2. STRUTTURA DELL’ETICHETTA

Etichetta2

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Tags: Ambiente Energy