Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Ministero della Salute
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 1.
1. Le limitazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti anche gli spostamenti per comprovate ragioni di studio.
2. Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:
a) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/ CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
b) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
c) l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
3. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
5. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa.
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