DM n. 430 del 8 Ottobre 2019

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Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche  AINOP

DM n. 430 del 8 Ottobre 2019: Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)

Suddivisione AINOP, IOP (Identificativo Opera Pubblica), Referente AINOP.

MIT 08 Ottobre 2019

Disponibile in allegato il DM n. 430 del 8 Ottobre 2019, in attuazione dell'Art. 13 del "Decrreto Geneova", che istituisce l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) 

Firmato l'8 Ottobre 2019 il decreto attuativo del decreto Genova per la condivisione dei dati e delle informazioni relative alle opere pubbliche in Italia.

La firma costituisce un decisivo passo in avanti verso una gestione razionale, coordinata e condivisa delle opere a cui saranno chiamati tutti coloro che a vario titolo, gestiranno, manuterranno, controlleranno e supervisioneranno lo stato di salute delle opere stesse.

L'AINOP permetterà di censire l’ingente patrimonio di opere pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale di competenza degli Enti e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali e di tutti i Comuni.

Attraverso un’unica piattaforma sarà possibile identificare un’opera e la sua collocazione nel contesto territoriale, visualizzarne i dati, le informazioni e i documenti per un monitoraggio tecnico dell’opera che ne prevenga anche le criticità.
Impostare quindi un flusso di lavoro che renda efficiente la creazione, la manutenzione, la gestione e la cessazione dell’opera.

Il dm, tra le altre cose, prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduto dal Direttore Generale per i sistemi informativi e statistici del medesimo dicastero, che dovrà in particolare avviare una sperimentazione delle modalità tecniche di alimentazione dell’Ainop finalizzata a verificare gli effetti in termini organizzativi, gestionali e finanziari; supportare l’attività di ricognizione di tutte le banche dati relative al patrimonio pubblico gestite a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale; integrare e dettagliare le procedure organizzative e tecniche per lo scambio dei dati necessari all’alimentazione di Ainop; coordinare i soggetti conferenti nelle fasi di analisi dei dati, raccolta e organizzazione degli stessi, implementazione dei servizi di cooperazione applicativa per il conferimento dei dati; monitorare il corretto conferimento dei dati ai fini della costante alimentazione dell’Ainop.

E, ancora, il tavolo tecnico al Mit dovrà coordinare la raccolta dei dati, fornire indicazioni tecniche e operative e valutazioni di competenza ai fini della redazione di linee guida, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tese alla definizione dei criteri per il monitoraggio, l’analisi e la classificazione del rischio dei manufatti esistenti, anche con riguardo ai carichi transitanti ordinari ed eccezionali, alle criticità idrogeologiche del sito di costruzione e alla pericolosità sismica locale nonché a fornire raccomandazioni ai fini della definizione dei piani e dei programmi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e il monitoraggio dinamico delle stesse. Infine dovrà definire un piano nazionale, a breve e medio termine, per il monitoraggio delle opere pubbliche con l’uso di tecnologie innovative, anche attraverso sistemi di Structural Health Monitoring (SHM).

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Art. 13. Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP del D.L. 28 Settembre n. 109 "Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU e n.226 del 28-09-2018)" convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018 n. 130 recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU n.269 del 19-11-2018 - SO n. 55) -Decreto Genova-.

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane;
e) aeroporti;
f) dighe e acquedotti;
g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
h) porti e infrastrutture portuali;
i) edilizia pubblica.

2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria , compresi i
dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento;
e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
f) i finanziamenti;
g) lo stato dei lavori;
h) la documentazione fotografica aggiornata;
i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.

3. Sulla base del principio di unicità dell’invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi.

4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con la BDAP , istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’economia e delle finanze.

5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati.

6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

7. L’AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall’ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l’integrazione e l’interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l’integrazione nella Piattaforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera.

7 -bis . Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell’art. 50 -ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019».

8. L’AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14. Le informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi.

9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è garantito l’accesso all’AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria.

10. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2018, euro 1.000.000 per l’anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall’anno 2020 , alla quale si provvede ai sensi dell’art. 45.

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