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D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 / Consolidato 2020
ID 7834 | 27.09.2020
D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (GU n. 283 del 03.12.2008 - SO n. 268)
Pubblicato nella GU n. 54 del 06.03.2026 il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29 abroga il D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 con seguenti eccezioni. Dal 07 marzo 2026 il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell’articolo 29, è abrogato, salvo quanto stabilito all’articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: a) l’articolo 9 continua ad applicarsi fino al 18 febbraio 2027;Abrogazione dal 07.03.2026
b) gli articoli 10, comma 4, 15, comma 5, lettera e), e 24, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
c) l’articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino al 18 agosto 2026;
d) gli articoli 14, 15, commi 2 e 3, 27, commi 4 e 5, e l’allegato III continuano ad applicarsi fino alla completa implementazione del Registro dei produttori
Testo consolidato 2020
Atti di aggiornamento:
01/07/2009 DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150), convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179)
15/03/2011 DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21 (in G.U. 15/03/2011, n.61)
20/08/2013 LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
05/03/2016 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27 (in G.U. 05/03/2016, n.54)
17/03/2020 DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/03/2020, n.70)
12/09/2020 DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 n. 118 (in G.U. 12/09/2020, n.227)
D.Lgs 20 novembre 2008 n. 188 Consolidato 2020
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Art. 10. Trattamento e riciclaggio
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c. 8
A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B.
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Art. 14 Registro nazionale
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c. 2
I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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