| Appunti Prevenzione Incendi | ||
| Newsletter n. 713 del 27 Ottobre 2025 | ||
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Nota VVF prot. N. 0017520 del 22 ottobre 2025 ID 24808 | 27.10.2025 / In allegato Nota VVF prot. N. 0017520 del 22 ottobre 2025 OGGETTO: Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Capitolo G.2.7. Prove sperimentali e ricorso a protocolli non standardizzati. 1. Premessa e riferimenti normativi Il capitolo G.2.7 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015 (nel seguito “Codice”) include l’esecuzione di prove sperimentali tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio. Qualora dette prove siano condotte secondo protocolli non standardizzati, è previsto che essi siano condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica (“DCPSTAE”). Allo stato, detta possibilità non risulta espressamente codificata nei vigenti regolamenti di prevenzione incendi, e segnatamente nel D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, e nel D.M. 7 agosto 2012. Ne consegue che il procedimento amministrativo relativo ai protocolli di prova non standardizzati, per i quali è previsto l’intervento della DCPSTAE, sarà definito nell’ambito dei futuri aggiornamenti degli strumenti legislativi e regolamentari, che ne individueranno lo specifico inquadramento. Nelle more di tale revisione normativa, al fine di fornire comunque una risposta circostanziata all’utenza sulle tematiche in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni operative ritendendo che la procedura del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), prevista dall’art. 3 del DM 7 agosto 2012 in attuazione dell’art.8 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, rappresenti la modalità amministrativa più idonea e istituzionalmente coerente per assicurare una valutazione preventiva e formalizzata dei protocolli sperimentali non standardizzati, ai fini della loro ammissibilità nell’ambito del progetto antincendio. Tale strumento procedurale: - assicura la tracciabilità e documentabilità delle soluzioni progettuali sperimentali adottate; 2. Disposizioni riguardanti la valutazione dei protocolli di prova non standardizzati nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi disciplinati dal DM 7 agosto 2012 Per le attività soggette di categoria B e C ai sensi del DPR 151/2011, il Responsabile dell’attività che intenda avvalersi del Capitolo G.2.7 del Codice presentando protocolli di prova non standardizzati è tenuto a richiedere il Nulla Osta di Fattibilità (NOF) al Comando territorialmente competente, corredando l’istanza con una specifica relazione tecnica con i seguenti contenuti: 1. Motivazione del ricorso a protocolli non standardizzati (inadeguatezza/mancanza di metodi standard); 2. Specificazione della finalità, tra: a) verifica delle soluzioni alternative (par. G.2.6.5.2); 3. Descrizione delle prove previste in scala reale o rappresentativa riguardanti: a) Protezione passiva; 4. Validazione dei protocolli da parte di Laboratori qualificati (ad esempio autorizzati o accreditati); 5. Indicazione dei parametri misurati e criteri di accettazione; 6. Disponibilità del Responsabile dell’attività a sostenere i costi delle prove e della loro supervisione. Nel caso dei sistemi per la protezione (attiva o passiva) antincendio delle costruzioni, si applica, per quanto compatibile la Lett. Circ. prot. DCPREV n.14229 del 19/11/2012, e si raccomanda che i protocolli di prova non standardizzati proposti rechino indicazioni circa: - l’allestimento e/o le attrezzature di prova di cui si prevede l’utilizzo: Nel caso di analisi chimico-fisiche e termodinamiche, il Laboratorio individuato dovrà essere in possesso della strumentazione e delle competenze necessarie per l’esecuzione delle prove non standardizzate proposte, ed il protocollo di prova dovrà contenere le informazioni richieste nel caso precedente. Nel caso dell’esodo degli occupanti, l’esecuzione di prove di evacuazione in condizioni controllate per dimostrare l’adeguatezza delle vie di esodo dovrà seguire la metodologia contenuta nella specifica tecnica ISO/TS 17886:2024. Il Comando VV.F. trasmette l’istanza e la relazione tecnica alla DCPSTAE, indicando il proprio Responsabile del procedimento. 3. Valutazione dei protocolli da parte della DCPSTAE La DCPSTAE, ricevuta l’istanza e valutata la documentazione trasmessa, esprime un parere tecnico a firma del Direttore del Centro Studi ed Esperienze, che viene inviato al Comando competente. Nel parere sono inoltre designati i rappresentanti qualificati del Corpo nazionale incaricati di supervisionare l’esecuzione delle successive prove. 4. Esito delle prove e chiusura del procedimento Le prove, svolte secondo quanto previsto dal Codice: - devono essere eseguite in scala reale o rappresentativa, al fine di analizzare i fenomeni fisici oggetto di valutazione; Tale documentazione, predisposta dal laboratorio incaricato o dal Professionista antincendio, deve essere trasmessa sia al Comando sia alla DCPSTAE. Il Comando, per le attività di categoria B e C, tiene conto dell’esito delle prove e della documentazione tecnica acquisita per formulare la valutazione conclusiva sul progetto. [...] Fonte: VVF Collegati |
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