Appunti Sicurezza Lavoro | ||
Newsletter n. 514 del 04 Ottobre 2025 | ||
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CP Sez. 4 del 1° ottobre 2025 n. 32520 ID 24679 | 03.10.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 1° ottobre 2025 n. 32520 La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 18 settembre 2023 dal Tribunale di Ivrea che ha dichiarato colpevole A.A. perché, nella qualità di preposto e capo cantiere della C.C. SERVICES di D.D., per i lavori edili eseguiti presso il cantiere allestito in un edificio comunale a C, ometteva di sovraintendere e vigilare sull'osservanza, da parte del lavoratore B.B., delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, in violazione dell'art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; in particolare, ometteva di vigilare sul corretto utilizzo da parte del predetto lavoratore della scala a pioli doppia ovvero consentiva il suo utilizzo senza che vi fosse altro lavoratore a trattenerla ai piedi, cosicché il B.B., al fine di procedere alle operazioni di pulizia delle finestre dell'edificio, con la rimozione delle ragnatele, posizionandosi a cavalcioni sulla predetta scala, perdeva improvvisamente l'equilibrio e precipitava a terra procurandosi lesioni gravi. Il Tribunale aveva altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 20.000, nonché la rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile. ![]() |
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