Appunti Marcatura CE | ||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 508 del 02 Ottobre 2025 | ||||||||||||||||||||||
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Vademecum Marcatura CE unità da diporto D.Lgs 5/2016 New 2025 ID 24655 | 02.10.2025 / In allegato Vademecum completo Il presente vademecum, illustra anche con il supporto di immagini e schemi, quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, attuazione della Direttiva 2013/53/UE, in materia di marcatura CE delle unità da diporto. Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 attua la Direttiva 2013/53/UE, stabilendo requisiti di conformità e sicurezza per unità da diporto e componenti, inclusi i motori di propulsione, e stabilendo obblighi per fabbricanti e importatori nel mercato dell'Unione Europea. Il decreto garantisce che solo i prodotti sicuri e conformi siano immessi sul mercato, richiedendo che il fabbricante o l'importatore apponga il marchio CE e fornisca istruzioni e informazioni di sicurezza. Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 precisa le categorie di progettazione (A, B, C e D) per le unità da diporto, in base all’idoneità rispetto alle condizioni di navigazione, come le scale di forza del vento e l’altezza d’onda significativa. Tutte le unità da diporto, i componenti progettati e i motori di propulsione sono soggetti a marcatura CE, indicante che il prodotto è conforme alla pertinente normativa UE. Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Aggiornamenti all’atto - Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 Il Vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Applicazione Il Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione e le norme sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (UE) delle/dei:
Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per il noleggio o per l'addestramento o per attività sportive e ricreative non la esclude dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 quando è immessa sul mercato dell'Unione europea ai fini di diporto. Figura 1 - Applicazione D.lgs. 11 gennaio 2016 n. 5 [...] Obblighi dei fabbricanti All'atto dell'immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali. Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Art. 4 comma 1 Requisiti essenziali I fabbricanti preparano la documentazione tecnica ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e attribuiscono e appongono la marcatura CE. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. Figura 2 - Fabbricante - percorso di conformità I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto. Nel caso in cui fosse ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato. Rappresentanti autorizzati Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno: - di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato; [...] Requisiti essenziali Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione di: - Imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate Categorie di progettazione delle unità Tabella - Categorie di progettazione delle unità Note esplicative: A. Una imbarcazione o natante da diporto cui è attribuita la categoria di progettazione A è considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale. Le unità da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. Identificazione dell'unità da diporto Ogni unità da diporto è contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni: 1) codice del paese del fabbricante; Immagine 1 - Numero di identificazione unità da diporto Targhetta del costruttore dell'unità da diporto Ogni unità da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unità da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché il recapito del fabbricante; Immagine 2 - Targhetta del costruttore dell'unità da diporto [...] Procedure della valutazione della conformità Il fabbricante applica le procedure indicate nei moduli di cui agli articoli 19, 20 e 21 prima dell'immissione sul mercato dei prodotti. L'importatore privato applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima della messa in servizio di un prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, se il fabbricante non ha effettuato la valutazione della conformità per il prodotto in questione. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unità da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, o chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unità da diporto non contemplata dal presente decreto in modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5, prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto. Chiunque immetta sul mercato un'unità da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni, applica la procedura di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 prima dell'immissione sul mercato del prodotto. Decreto Legislativo 11 gennaio 2016 n. 5 Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Figura 5 - Procedure della valutazione della conformità - Imbarcazioni e natanti da diporto [...] Figura 6 - Procedure della valutazione della conformità - Moto d’acqua [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT Rev. 0.0 2025
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