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Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) / Consolidato 29 Settembre 2025

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) / Consolidato 29 Settembre 2025
 
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  Newsletter n. 487 del 29 Settembre 2025  
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Regolamento POPs Ed 2 0 2021 small

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) / Consolidato 29.09.2025

ID 11379 | Ed. 12.0 del 29 Settembre 2025

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

In allegato Testo Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) Consolidato 2025 in formato pdf riservato Abbonati.

Il testo consolidato 2025 del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs), tiene conto delle modifiche e abrogazioni da Giugno 2020 a Settembre 2025.

Download Indice Ed. 12.0 Settembre 2025
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Ed. 12.0 del 29 Settembre 2025
- Regolamento delegato (UE) 2025/1930 della Commissione, del 15 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Dechlorane Plus. (GU L 2025/1930 del 25.9.2025). Entrata in vigore: 15.10.2025
Modifica:

- Allegato I, parte A aggiunta la seguente voce Dechlorane Plus.

Ed. 11.0 del 15 Luglio 2025
Regolamento delegato (UE) 2025/843 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’UV-328. (GU L 2025/843 del 15.7.2025). Entrata in vigore: 04.08.2025
Modifica:

- Allegato I, parte A aggiunta la seguente voce 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328).

Ed. 10.0 del 14 Luglio 2025
Regolamento delegato (UE) 2025/1399 della Commissione, del 5 maggio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 2025/1399 del 14.7.2025). Entrata in vigore: 03.08.2025
Modifica:
- Allegato I, parte A voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» Tabella prima colonna punto v) e quarta colonna punti 3, 4 bis, 4 ter, 6, 10 e 11.

Ed. 9.0 del 27 Giugno 2025
Regolamento delegato (UE) 2025/718 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati. (GU L 2025/718 del 27.6.2025). Entrata in vigore: 17.07.2025. Applicazione: I punti 2 e 3 dell’allegato si applicano a decorrere dal 3 dicembre 2025.
Modifica:

- Allegato I parte A, tabella, voce acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati, punto 1, 2, 4 e 5.

Ed. 8.0 Ottobre 2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2570 della Commissione, del 22 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metossicloro (GU L 2024/2570 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024
Modifica:

Allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 è aggiunta la voce Metossicloro.

Regolamento delegato (UE) 2024/2555 della Commissione del 21 marzo 2024 che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esabromociclododecano (GU L 2024/2555 del 27.9.2024). Entrata in vigore: 17.10.2024
Modifica:
Tabella Allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, voce «Esabromociclododecano Per “esabromociclododecano” si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano», quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») è sostituito il punto 1.

Ed. 7.0 Agosto 2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati. (GU L 198/24 del 8.8.2023). Entrata in vigore: 28.08.2023

Modifica:
- Allegato I parte A, tabella, aggiunta voce acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati.

Ed. 6.2 Giugno 2023
- Inserita Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 163/104 del 29.6.2023).

Ed. 6.1 Giugno 2023
Rettifica del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 328/169 del 22.12.2022).

Ed. 6.0 Aprile 2023
Regolamento delegato (UE) 2023/866 della Commissione del 24 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 113/5 del 28.4.2023). Entrata in vigore: 18.05.2023. Applicazione dal 18.08.2023.

Modifica:
- Allegato I parte A, tabella, voce «Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati», punto 3, 4 e 5.

Ed. 5.0 Dicembre 2022

Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. (GU L 317/24 del 9.12.2022). Entrata in vigore: 29.12.2022. Applicazione: 10.06.2023

Ed. 4.0 Novembre 2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell'8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene (GU L 303/19 del 23.11.2022)

Ed. 3.1 Maggio 2022

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione, dell’8 aprile 2020, recante modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dell’acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (GU L 220/11 del 09.07.2020).

Ed. 3.0 Febbraio 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/277della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (GU L 62/1 del 23.2.2021). Entrata in vigore: 15.03.2021

Ed. 2.0 Febbraio 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021) 

Ed. 1.0 Agosto 2020

Il testo nativo:

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169/45 del 25.06.2019).

Modifiche e abrogazioni:

Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU  L 270/1 del 18.08.2020)  Entrata in vigore: 07.09.2020
Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020) Entrata in vigore: 07.09.2020
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020) Entrata in vigore: 05.07.2020
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1021 | 09.06.2020
__________

Il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti mira a tutelare la salute umana e l’ambiente eliminando o limitando la fabbricazione e l’uso di inquinanti organici persistenti (POP) come definiti nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Esso punta a ridurre, o a eliminare ove possibile, il rilascio di tali sostanze e a regolamentare i rifiuti che le contengono o che ne sono contaminati. Il regolamento tiene conto in particolare del principio di precauzione.

I POP sono sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono attraversare le frontiere internazionali, vengono spesso rilevate lontano dal luogo di rilascio, persistono nell’ambiente, sono soggette a bioaccumulo*, e presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente.

La fabbricazione e l’immissione sul mercato dei POP elencati nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli* sono vietate. La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei POP elencati nell’allegato II sono limitati agli usi per i quali non sono disponibili per il paese in questione alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.

Gli Stati membri e la Commissione europea adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti (ad esempio inserendole in elenco) e per prevenire la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.

Gli Stati membri possono inoltrare suggerimenti riguardo agli inserimenti alla Commissione che, con il supporto dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), decide se proporre ulteriori sostanze da inserire in elenco. L’ECHA ha anche un ruolo consultivo e informativo generale nei processi descritti nel regolamento.

Le deroghe a tali controlli sono consentite per le sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento, o presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce.

Altre deroghe sono applicabili agli articoli contenenti POP fabbricati antecedentemente alla data in cui il presente regolamento è diventato applicabile, fatte salve garanzie e condizioni specifiche, compresi i requisiti per la notifica alla Commissione e al Segretariato della Convenzione di Stoccolma.

Gli Stati membri devono:

- preparare inventari delle sostanze elencate nell’allegato III, rilasciate in atmosfera, nelle acque e nel suolo;
- comunicare il proprio piano d’azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci delle sostanze, compreso l’utilizzo di sostanze sostitutive o modificate.
- considerare in via prioritaria processi, alternativi che evitano la formazione e il rilascio di POP nella costruzione di nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti.

Rifiuti

Chi produce e chi detiene rifiuti deve evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV.

Nella maggior parte dei casi, i rifiuti contaminati sono smaltiti o recuperati* con tempestività in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti contaminati, così come il loro trasporto e stoccaggio, siano tracciabili e condotti in condizioni di tutela dell’ambiente e della salute umana.

Piani di attuazione, monitoraggio e comunicazioni

Gli Stati membri devono offrire al pubblico l’opportunità di partecipare a tale processo e i loro piani di attuazione devono essere resi pubblici e condivisi con la Commissione e l’ECHA, comprese le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per identificare e valutare i siti contaminati dai POP, se del caso. La Commissione deve inoltre mantenere un piano di attuazione che deve essere riesaminato e aggiornato, come opportuno.

Occorre istituire o mantenere un meccanismo di monitoraggio per la raccolta di dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell’ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell’allegato III del regolamento. Gli Stati membri redigono inoltre una relazione sull’attuazione del regolamento.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’elenco delle sostanze di cui agli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell’elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione di Stoccolma o del protocollo del 1979.

Il regolamento provvede all’abrogazione e alla rifusione del Regolamento (CE) n. 850/2004.
...

Formato: pdf
Pagine: +60
Edizione: 12.0
Pubblicato: 29.09.2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 9788898550036
Abbonati: Chemicals/3RED/Full/Full Plus

 

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