Appunti Prevenzione Incendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 342 del 09 Settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maniglioni antipanico: normativa e marcatura CE - Note / Sett. 2025 ID 6372 | Update news 07.09.2025 / Documenti allegati Nelle Note Settembre 2025 sono aggiunti estratti delle norme di riferimento dei dispositivi per uscite di cui alla UNI EN 179 "Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga" ed alla UNI EN 1125 "Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo". Le due norme sono armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 CPR (Prodotti da costruzione). Update Rev. 3.0 07.09.2025 - Estratto UNI EN 179 Le porte antincendio, salvo casi particolari, devono "aprirsi a semplice spinta dall'interno nel verso dell'esodo", i dispositivi di apertura del tipo maniglioni o piastre ai apertura pur non essendo obbligatori (salvo casi specifici Decreto 3 agosto 2015 / altro) sono altamente consigliati per soddisfare il requisito. Il 18 febbraio 2013 è stato il termine ultimo del transitorio per la sostituzione, nei casi previsti (1) dei maniglioni antipanico o maniglie o piastre a spinta non marcati CE delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco in accordo con il D.M. 3 novembre 2004 e Decreto 6 dicembre 2011. Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE. Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fig. 1 - Casi di obbligo sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE (fino al 18 febbraio 2013) Il D.M. 3 novembre 2004 stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, in quanto le 2 norme sono in regime di armonizzazione dal 2010 per Regolamento (UE) 305/2011 CPR. UNI EN 179:2008 La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 179 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi di emergenza azionati meccanicamente mediante una maniglia a leva o una piastra di spinta allo scopo di raggiungere un'uscita di sicurezza in una situazione di emergenza sulle vie di fuga. UNI EN 1125:2008 La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1125 (edizione gennaio 2008). La norma specifica i requisiti di costruzione, prestazione e verifica dei dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati meccanicamente mediante una barra orizzontale a spinta o una barra orizzontale a contatto specificatamente progettati per l'utilizzo in una situazione di panico sulle vie di fuga. Criteri di installazione In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi è prevista nei seguenti casi: a) locali non aperti al pubblico: b) locali aperti al pubblico: c) locali pericolosi per esplosione: Sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE Il Decreto 6 dicembre 2011 "Modifica al Decreto del 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio", ha prorogato di 24 mesi fino al 18 febbraio 2013, il termine precedentemente stabilito dal Decreto 3 novembre 2004 previsto per il 18 febbraio 2011 (8 anni dalla sua entrata in vigore). Dal 18 febbraio 2013 tutti dispositivi per l'apertura delle porte devono essere obbligatoriamente marcati CE ed se già istallati devono essere sostituiti con quelli marcati CE. D.Lgs. 81/2008 4.2 Esodo 1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza. Nota 4.2.1 Caratteristiche del sistema d’esodo 1. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti. Nota 3. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti. Nota S.4.5.7 Porte lungo le vie d’esodo 1. Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti. 2. L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo. Nota 3. Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco. 4. Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza. S.4.5.7.1 Porte ad apertura manuale 1. Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella S.4-6 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa. Nota 2. In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella S.4-6, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta. S.4.5.7.2 Porte ad azionamento automatico 1. Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto. Nota 2. Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo S.5).
Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo DM 10 Marzo 1998 (abrogato da Decreto 3 settembre 2021) Sistemi di aperture delle porte 3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE(1) Legislazione Decreto 6 dicembre 2011 Lettera Circolare prot. n. 4963 del 04-04-2012 Lettera Circolare prot. n. 4962 del 04-04-2012 Lettera-Circolare prot. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008 Nota prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12-05-2004 Nota prot. n. 503/4122 Sott. 54/9 del 11-04-2001 Nota prot. n. P448/4122 sott. 54 del 30-05-2000 UNI EN 179 Estratto Vista l’ampia gamma di dispositivi per le uscite di emergenza, si consiglia al lettore di fare riferimento allo scopo e all’indice dettagliato della presente norma europea per quanto riguarda la trattazione completa dell’argomento, tuttavia, a scopo informativo e come guida generale, la presente norma europea rivista ora tratta quanto segue: - dispositivi per le uscite di emergenza progettati per essere utilizzati in situazioni di emergenza, in cui le persone conoscano l’uscita e i relativi accessori e, pertanto, è molto improbabile che si verifichi una situazione di panico; - dispositivi per le uscite di emergenza per l’uso solo su ante di porte incernierate o imperniate; - gamma di dispositivi per le uscite di emergenza compresi quelli per l’uso su porte a due ante (vedere punto 7.10); - due tipi specifici di azionamento: dispositivi per le uscite di emergenza con azionamento tramite "maniglia a leva", tipo A (vedere punto 3.9 e figure 1 e 3) e dispositivi per le uscite di emergenza con azionamento tramite "piastra a spinta", tipo B (vedere punto 3.15 e figure 2 e 4); UNI EN 1125 Estratto Vista l'ampia gamma di dispositivi per le uscite antipanico, si consiglia al lettore di fare riferimento allo scopo e campo di applicazione e all'indice dettagliato della presente norma europea per la trattazione completa dell'argomento, tuttavia, a scopo informativo e come guida generale, la presente norma europea revisionata ora tratta quanto segue: - i dispositivi per le uscite antipanico progettati per essere utilizzati in situazioni di panico; - i dispositivi per le uscite antipanico destinati all'impiego solo su ante di porte incernierate o imperniate; - gamma dei dispositivi per le uscite antipanico compresi quelli per l'impiego sulle porte a due ante (vedere punto 7.10); - due tipi specifici di azionamento della barra orizzontale: dispositivi per le uscite antipanico con barra a spinta (push-bar), tipo A (vedere punto 3.9 e figura 2) e dispositivi per le uscite antipanico con barra a contatto (touch-bar), tipo B (vedere punto 3.15 e figura 3); - due categorie di sporgenza dei dispositivi per le uscite antipanico al fine di rendere massima l'ampiezza della via di esodo e rendere minima la sporgenza dalla superficie della porta, laddove uno o entrambi questi criteri siano importanti (vedere punto 4.1.11); - due progetti specifici di dispositivi per le uscite antipanico: quelli progettati per l'impiego esclusivamente su porte ad un'anta e quelli progettati specificatamente per l'impiego su porte ad un'anta e/o a due ante. figura 1 Situazione di panico 3.9 barra a spinta: barra orizzontale di azionamento di un dispositivo per le uscite antipanico (tipo A), progettata per essere fissata fra bracci di supporto imperniati, che funziona in direzione dell'uscita e/o secondo un arco descritto verso il basso (vedere figura 2). 3.15 barra a contatto: Barra orizzontale di azionamento di un dispositivo per le uscite antipanico (tipo B), progettata per essere parte di un telaio o di un altro insieme di montaggio, che funziona in direzione dell'uscita (vedere figura 3). 3.17 asta verticale: Prolungamento dell'elemento di chiusura di un dispositivo per le uscite antipanico che lo collega alla barra orizzontale tramite il meccanismo di azionamento. 3.18 dispositivo per le uscite antipanico: Dispositivo per le uscite secondo la EN 1125 previsto per fornire una via di esodo sicura ed efficace attraverso una porta esercitando un minimo sforzo e senza previa conoscenza del dispositivo, che consente una via di esodo sicura anche nel caso in cui la porta sia sottoposta a pressione, come per esempio nel caso di persone spinte contro la porta nella direzione dell’esodo. Nota 1 Nota 2 Nota 3 3.19 dispositivo per le uscite di emergenza: Dispositivo di uscita secondo la EN 179, previsto per scopi di emergenza laddove non è probabile che si verifichino situazioni di panico, per fornire una via di esodo sicura ed efficace attraverso una porta con una sola azione per aprire il dispositivo per uscite di emergenza, anche se questo può richiedere una conoscenza preventiva del suo funzionamento (vedere figura 1 e 2). Nota 1 Nota 2 Nota 3 3.20 dispositivo per le uscite antipanico per le porte a due ante: Dispositivo per le usciteantipanico progettato per l'impiego sulle ante di porte a due ante, realizzato in modo tale che l'azionamento di una delle barre orizzontali apra almeno l'anta sulla quale esso è montato. 3.22 porta di uscita: Porta su una via di esodo provvista di un dispositivo di uscita secondo la EN 179 e/o la EN 1125. figura 2 Dispositivo antipanico con azionamento della barra di tipo A (barra a spinta) figura 3 Dispositivo per le uscite antipanico con azionamento della barra di tipo B (barra a contatto) Illustrazioni 7 CLASSIFICAZIONE 7.1 Categoria di impiego (1° carattere) Deve essere utilizzato un solo grado di impiego: - grado 3: impiego molto frequente con scarsa propensione a prestare attenzione, cioè quando vi sia la possibilità di incidente e di utilizzo improprio. Esempio: Porte di negozi, ospedali, scuole ed altri edifici che forniscono accesso ad aree stabilite e che sono utilizzate dal pubblico e da altri che portano o spingono frequentemente oggetti ingombranti. 7.2 Durabilità (2° carattere) Devono essere utilizzati due gradi di durabilità: - grado 6: 100 000 cicli di prova; 7.3 Massa della porta (3° carattere) Devono essere utilizzati tre gradi di massa della porta: - grado 5: fino a 100 kg; 7.4 Idoneità all'impiego su porte tagliafuoco/antifumo (4° carattere) Devono essere utilizzati tre gradi: - grado 0: non approvato per l'impiego su porte tagliafuoco/antifumo; Nell'appendice B sono indicati requisiti supplementari per dispositivi antipanico di questo grado. 7.5 Sicurezza per le persone (5° carattere) Deve essere utilizzato un solo grado di sicurezza per le persone: - grado 1: tutti i dispositivi per le uscite antipanico svolgono una funzione di sicurezza per le persone che è critica, pertanto ai fini della presente norma europea è indicato soltanto il grado massimo. 7.6 Resistenza alla corrosione (6° carattere) Devono essere utilizzati due gradi di resistenza alla corrosione specificati nel punto 5.6 della EN 1670:2007: - grado 3: 96 h (alta resistenza); 7.7 Sicurezza per i beni (7° carattere) Deve essere utilizzato un solo grado di sicurezza per i beni: - grado 2: i dispositivi per le uscite antipanico servono in primo luogo per l'azionamento di una porta dall'interno e i requisiti di sicurezza per i beni sono secondari rispetto a quelli di sicurezza per le persone. Nota 7.8 Sporgenza della barra orizzontale (8° carattere) Devono essere utilizzati due gradi di sporgenza della barra orizzontale: - grado 1: sporgenza fino a 150 mm (sporgenza maggiorata); 7.9 Tipo di azionamento della barra orizzontale (9° carattere) Devono essere utilizzati due tipi di azionamento: - tipo A: dispositivo per le uscite antipanico con azionamento mediante "barra a spinta"; 7.10 Campo di applicazione della porta (10° carattere) Devono essere utilizzate tre categorie di campi di applicazione della porta secondo l'impiego finale del dispositivo antipanico (vedere il punto 6.3.4). Un dispositivo per le uscite antipanico deve essere caratterizzato solo per un campo di applicazione della porta. - categoria A: porta ad un'anta, porta a due ante: anta attiva o passiva; 7.11 Esempio di classificazione UNI EN 1125 Questa classificazione indica un dispositivo antipanico con le caratteristiche seguenti: (3) idoneo all'impiego in applicazioni ad alta frequenza; 8 MARCATURA 8.1 Sul prodotto Un produttore può dichiarare la conformità alla presente norma europea solo se può essere dimostrata la conformità a tutti i punti pertinenti del presente documento per dispositivi antipanico di tipo "A" o di tipo "B". Laddove i requisiti del presente punto siano richiesti anche per la marcatura obbligatoria, si deve ritenere che la conformità ai requisiti per la marcatura obbligatoria soddisfi i requisiti del presente punto. La marcatura volontaria non deve essere applicata in modo tale da poter essere confusa con la marcatura obbligatoria. Sul prodotto devono essere marcate le informazioni seguenti: a) simbolo della marcatura CE; vedere l'appendice ZA per ulteriori requisiti; Solo l'informazione del punto a) simbolo della marcatura CE e le informazioni dei punti b) e c) devono essere visibili dopo l'installazione. Il punto f) può essere in forma codificata. Nota 1 Nota 2 Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2025 Matrice revisioni
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 |