Appunti Sicurezza Lavoro | |||||||||||||
Newsletter n. 317 del 05 Settembre 2025 | |||||||||||||
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Sostanze pericolose: ID 3565 | Update Rev. 1.0 del 02.09.2025 / In allegato documento completo I “Valori limite di esposizione professionale” (VLEP) rappresentano le concentrazioni massime di sostanza pericolosa alle quali può essere esposto un lavoratore, senza che lo stesso ne subisca gli effetti avversi per la salute, sia a breve che a lungo termine. Update Rev. 1.0 del 02.09.2025 - Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135 - Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.226 del 26.09.2024). Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024 Il VLEP è “il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento” (Dlgs 81/2008, Titolo IX, Art. 222 comma d): 8 ore o 15 minuti (breve termine). Può essere specificato un possibile assorbimento cutaneo o effetti di sensibilizzazione (notazione “cute”, “sensibilizzazione cutanea”, “sensibilizzazione respiratoria”). I VLEP, od Occupational Exposure Limit Values (OELVs), sono adottati dall’Ue e definiti nella Direttiva agenti chimici (CAD) e nella Direttiva agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (CMRD). Per gli agenti chimici del Capo I del Titolo IX del Dlgs 81/2008, un primo elenco di VLEP è riportato nell’allegato XXXVIII, mentre per i cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione (categoria 1A o 1B, agenti CMR) del Capo II del Titolo IX, l’elenco è riportato nell’allegato XLIII. Per le sostanze tossiche per la riproduzione, inoltre, il Dlgs 81/2008 prevede la possibilità che nella colonna “Annotazioni” dell’allegato XLIIIvenga riportata l’indicazione “sostanza con soglia” o “sostanza priva di soglia”. Si tratta delle sostanze per le quali è stata individuata una concentrazione di esposizione inalatoria al di sotto della quale non si osservano effetti sulla salute del lavoratore (“sostanze con soglia”, approccio “health-based”), oppure delle sostanze per le quali non è possibile individuare un livello di non effetto (“sostanze prive di soglia”, approccio “risk-based”). Nella valutazione dell’esposizione, i risultati del monitoraggio ambientale sono confrontati con i VLEP del Dlgs 81/2008 o, in assenza, prioritariamente con quelli adottati a livello europeo. Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit). Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori. Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE Capo I Protezione da agenti chimici Art. 222 lett. d) - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: Capo II Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione Art. 234 lett. c) - Definizioni c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII. […] I valori limite sono in genere stabiliti per periodi di riferimento di 8 ore, tuttavia possono essere fissati anche per periodi più brevi (15 minuti). Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei valori limite di esposizione professionale tutela la salute della maggioranza dei lavoratori. Gli allegati XXXVIII e XLIII del Dlgs 81/2008 riportano i valori limite di esposizione professionale per gli agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione presenti negli ambienti di lavoro. Per la maggior parte degli agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione non è in grado di produrre effetti nocivi; per questa ragione, per tutte queste sostanze vale il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. La direttiva (UE) n. 2022/431, recepita in IT dal Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, ha esteso il campo di applicazione della direttiva madre cancerogeni (2004/37/CE e s.m.i.) alle attività che espongono i lavoratori, oltre che ad agenti cancerogeni/mutageni, anche a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa. Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 135, sostituisce l’Allegato XXXVIII e l’Allegato XLIII del Dlgs 81/2008 e introduce come nuovo allegato l’Allegato XLIII-bis (in luogo dell’Allegato XXXIX, che viene abrogato). - Allegato XXXVIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I Sono 7 nuove sostanze/nuovi limiti inserite nell'Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I - agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 in accordo con la Direttiva (UE) 2022/431 6° Elenco), quali Acido picrico Eliminate 12 sostanze dall’Allegato XXXVIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo I - agenti chimici) ed inserite nell’Allegato XLIII (VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE di cui al titolo IX, capo II - agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione), quali: Piombo inorganico e suoi composti Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II 14 Nuove sostanze di cui: - 12 sostanze, già presenti nell’Allegato XXXVIII come detto, vengono trasferite nel nuovo Allegato XLIII e precisamente: - e 2 nuove sostanze, quali: Acrilonitrile Sempre all’interno dell’Allegato XLIII, viene revisionato il valore limite del benzene: 0,2 ppm (0,66 mg/m3). Sono molteplici le fonti disponibili di valori limite, sia nazionali che internazionali, così come sono molti i soggetti che li definiscono, sia Autorità pubbliche che Associazioni o soggetti indipendenti, che tuttavia non adottano sempre gli stessi principi e le stesse metodologie; ne consegue che per uno stesso agente possono essere disponibili valori limite anche significativamente differenti. Se sono disponibili per gli agenti chimici di interesse VLEP contenuti nell’Allegato XXXVIIIe XLIII del D.Lgs. 81/2008, si fa riferimento ad essi in via prioritaria. Orientamento italiano nella scelta dei valori limite Uno degli orientamenti su questo aspetto della valutazione del rischio nel panorama nazionale è quello espresso nel documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e smi […]”, della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro - Comitato 9 - Sottogruppo Agenti Chimici. In tale documento si evince che se: - per la sostanza è presente un VLEP nella legislazione italiana, questo è obbligatorio per legge; - per la sostanza è presente sia un VLEP nella legislazione italiana, sia uno o più DNEL/DMEL, il VLEP è obbligatorio per legge, mentre il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL; - per la sostanza non è presente un VLEP nella legislazione italiana ma solo uno o più DNEL/DMEL, il datore di lavoro considera l’eventuale esistenza di altri valori limite (OELVs definiti da Direttive Comunitarie, TLV ACGIH, ecc.), ma in ogni caso si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL. Tale orientamento si fonda anche sul fatto che spesso i DNEL/DMEL si discostano, anche in modo considerevole dai VLEP, ove presenti, e questo in alcuni casi è dovuto ad una non allineata interpretazione dei dati di partenza a cui si fa riferimento per la loro definizione, o ad un diverso approccio nel calcolo dei fattori correttivi. Secondo la Commissione, pertanto, i DNEL/DMEL devono essere considerati come valori da prendere come riferimento a livello impiantistico e tecnologico per la progettazione ed il mantenimento di azioni di prevenzione appropriate. Orientamento europeo nella scelta dei valori limite Per quanto riguarda le fonti Europee più autorevoli, si può citare una comunicazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) la quale afferma che se il DNEL per la stessa via e durata di esposizione è inferiore al OELV (DNEL< OELV) e se il primo determina condizioni e misure di gestione dei rischi più rigorose, è necessario rispettare le condizioni e le misure di gestione dei rischi più rigorose come riferito nello scenario di esposizione con la scheda di dati di sicurezza dei lavoratori. TLV-Threshold Limit Value fissati dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali (ACGIH) Nel caso in cui la sostanza pericolosa di interesse non compaia negli allegati XXXVIII e XLIII del D.Lgs. 81/2008, si può fare ricorso, in alternativa, ai valori limite riportati nelle direttive UE non ancora recepite dalla legislazione italiana se disponibili o ancora in subordine ai valori limite di soglia (TLV-Threshold Limit Value) fissati dall’Associazione americana degli Igienisti Industriali (ACGIH). L’ uso è probabilmente il più diffuso nei paesi industrializzati è quello dei TLV (Threshold Limit Values) dell’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists; questi “valori limite di soglia” indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse alle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta per turni lavorativi di otto ore al giorno, quaranta ore a settimana, quarantotto settimane all’anno, quaranta anni di vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute. Tuttavia, a causa della notevole variabilità della sensibilità individuale, una piccola percentuale di lavoratori può accusare disagi in presenza di alcune sostanze le cui concentrazioni siano pari o inferiori ai rispettivi TLV e, in una percentuale ancora minore di esposti, si può osservare un effetto più marcato per l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti o per l’insorgere di una malattia professionale. Alcuni individui possono inoltre essere ipersuscettibili o sensibili in modo insolito a talune sostanze in conseguenza di fattori genetici, età, abitudini personali (fumo, abuso di alcolici, altre droghe), cure farmacologiche o esposizioni pregresse. Tali lavoratori possono non risultare adeguatamente protetti contro gli effetti avversi per la salute da parte di agenti chimici presenti in concentrazioni pari o inferiori ai TLV e il medico competente deve stimare il grado di protezione addizionale opportuno per tali soggetti. I TLV sono stati stabiliti (e vengono annualmente aggiornati) in base a dati della letteratura scientifica internazionale relativi a studi epidemiologici in campo industriale, a ricerche sperimentali sull’uomo, su animali e su colture cellulari, possibilmente combinando tutti questi elementi di giudizio. A seconda del tipo di sostanza presa in considerazione, possono variare sia la tipologia di danno che si vuole prevenire, sia la natura e l’entità delle informazioni tossicologiche e sanitarie disponibili per stabilire ed aggiornare i TLV. In ogni caso bisogna rimarcare che questi limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e concentrazione pericolosa, né un indice relativo di tossicità; essi non vanno adottati per scopi diversi o con modalità differenti da quelli per cui sono stati formulati ed, in ogni caso, non debbono essere utilizzati da persone non esperte nella disciplina dell’Igiene del Lavoro. L’ACGIH prevede tre categorie di TLV: TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo. Indica il livello di esposizione al quale si presume che, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, la maggior parte dei lavoratori possano essere esposti 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute. Per le sostanze per le quali viene proposto tale limite, inoltre, viene accettata la possibilità di escursioni durante la giornata lavorativa che tuttavia non dovranno eccedere di 3 volte il valore del TLV - TWA per più di 30 minuti complessivi nell'arco del turno di lavoro, e senza mai superare il valore di 5 volte il TLV – TWA. TLV-STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore Limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta. TLV-C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore Limite di soglia Rappresenta la concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per le mucose o narcotica, tale da interferire rapidamente sullo stato di attenzione del lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa (infortuni) e/o sulle operazioni tecniche che svolge. Occorre anche ricordare che l’applicazione del regolamento REACH richiede che il registrante, nella valutazione della sicurezza chimica, definisca per ciascuna sostanza i valori di riferimento, DNELs (livelli derivati senza effetto), da utilizzare per la caratterizzazione del rischio, in relazione ai soggetti esposti (lavoratori, utilizzatori professionali o consumatori). I DNELs (derived no-effect level)/DMELs (derived minimun effect level) sono il riferimento utilizzato dal registrante per la definizione degli scenari di esposizione allegati alla scheda dati di sicurezza (SDS). Questi valori, ed in particolare i DNELs riferiti ai lavoratori, sono riportati anche nella Sezione 8 della SDS, congiuntamente ai valori limite di esposizione professionale. Salvo che si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, periodicamente, e ogni qual volta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede a effettuare misure degli agenti chimici che rappresentano un rischio per la salute. Tali misure sono effettuate con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI del D.Lgs. 81/2008o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. ACGIH-2025 Tlvs and Beis (gennaio 2025) - In allegato
[...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Matrice Revisioni
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