Non sei connesso. La newsletter potrebbe includere alcune informazioni utente, quindi potrebbero non essere visualizzate correttamente.

CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III C.A.

CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III C.A.
 
Appunti Impianti
  Newsletter n. 284 del 31 Agosto 2025  
Salve Visitatore


CEI 11 15 Lavori sotto tensione su impianti elettrici Categoria II e III in CA

CEI 11-15: lavori sotto tensione su impianti elettrici Cat. II e III C.A.

ID 15897 | 26.02.2022 / Documento completo allegato

Il Documento illustra la norma tecnica CEI 11-15 di riferimento per i lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III. La norma costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dail D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto 4  febbraio  2011 in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori. Presenti Schemi di sintesi del quadro tecnico-legislativo.

Estratto

CEI 11-15 (2011) Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata

La  presente quarta edizione della Norma italiana CEI 11-15  trae origine dall’esperienza pregressa  nel  settore dei  lavori sotto tensione sviluppatasi in conformità alle precedenti edizioni e fa riferimento imprescindibile alla Norma quadro CEI EN 50110-1 che delinea i tratti essenziali dell’argomento.

La regolamentazione nazionale del settore dei lavori sotto tensione sugli impianti a frequenza industriale  oltre i 1 000 V si  basa sul D.Lgs. 81/2008 (art.  82  comma  1) e in  particolare  sul  Decreto 4  febbraio  2011:  “Definizione  dei  criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.
________

D.Lgs. 81/2008

Art. 82 - Lavori sotto tensione 

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).(1)

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
________

(1) Decreto 4  febbraio  2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2) (3) (4)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
________

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) 
Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali
________

D.Lgs. 81/2008

ALLEGATO IX

(1) (2) (3) (4)

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso;

- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra.

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV)

D (m)

≤1

3

1 < Un ≤ 30

3,5

30 < Un ≤132

5

> 132

7


(1) 
CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici categoria I
(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III
(3) CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali
(4) CEI EN 50110-2 (CEI 11-49) Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali
________

Presunzione di adeguatezza

 In particolare, la CEI 11-15 costituisce "presunzione di adeguatezza" a quanto disposto dai decreti sopra citati in termini di procedure, attrezzature, riconoscimento dell’idoneità e dell’abilitazione dei lavoratori.
________

CEI 11 15 Presunzione adeguatezza
________

Decreto 4 febbraio 2011

Il decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.
________

Decreto 4 febbraio 2011

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.83 del 11.04.2011)

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

In particolare si applica:

a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purche' si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:

a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Vedi tutto
________

CEI 11-27 e CEI 11-25 / CEI EN 50110-1 / CEI EN IEC 61472-2

La CEI 11-15 si applica ai lavori sotto tensione sugli impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con  tensione nominale superiore a 1 000 V in c.a e 1 500 V in c.c.

La CEI 11-27 si applica ai lavori su impianti elettrici si applica a tutti i lavori, compreso il lavoro sotto tensione su impianti a tensione fino a 1 000 V  in c.a. e 1 500 V in c.c.

La norma quadro sui lavori sotto tensione (EN) è la CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici Parte 1: Prescrizioni generali.

CEI 11 15 Schema 1   Quadro norme tecnico   Lavori sotto tensione

Schema 1 - Quadro norme tecnico “Lavori sotto tensione”
...
________

CEI 11-15
...

2  Campo di applicazione

La  presente Norma riguardai lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale superiore a 1 kV, da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in  tensione, dalle parti in tensione, da  supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione  dei lavori elettrici in  icurezza. Alcuni aspetti dei lavori sotto  tensione  effettuati in condizioni particolari, che possono discostarsi parzialmente da quelle qui definite, sono inoltre trattati nell’art. 11 ad essi dedicato. Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche,  purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato non costituiscono lavori sotto tensione:

- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;
- uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
- uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
- utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
- lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1 000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive messe fuori tensione, a condizione che  vengano adottate, a seguito di un’attenta analisi del rischio, adeguate precauzioni per prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di alimentazione.
...

3. Definizioni

Ai fini della presente Norma valgono le definizioni della Norma CEI EN 61472, della Norma CEI EN 50110-1 e le seguenti.

NOTA 
Per agevolare l’utilizzo della  presente Norma, sono state riportate alcune definizioni presenti nelle norme sopra citate.

3.1 commissione di controllo
struttura, individuata  all’interno dell’Azienda autorizzata responsabile  della  procedura di controllo interno, finalizzata  al  monitoraggio  della  corretta  applicazione  di  tutte  le  attività  relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione.

3.2 parte attiva
conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione.

3.3 sistemi di Categoria II (seconda)
sistemi a tensione nominale oltre 1 000 V se in corrente alternata oppure oltre 1 500 V se in corrente continua, fino a 30 kV compresi.

3.4 sistemi di Categoria III (terza)
sistemi a tensione nominale maggiore di 30 kV.

3.5 lavoro sotto tensione
lavoro eseguito su parti attive di un impianto elettrico, che si trovano in tensione o che sono fuori tensione, ma non sono collegate a terra ed in cortocircuito.

È altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono  maneggiati, l’interno della zona dei lavori sotto tensione delimitata dalla distanza DL così  come definita nella Norma CEI EN 50110-1.

3.6 metodo di lavoro sotto tensione a distanza (con aste isolanti) 
metodo di lavoro in cui l’operatore mantiene una distanza specificata dalla parte attiva su cui opera e da tutte le altre parti a tensione diversa dalla sua ed esegue il proprio lavoro  per mezzo di aste isolanti. 

3.7 metodo di lavoro sotto tensione a contatto (con guanti isolanti) 
metodo di lavoro in cui l’operatore, opportunamente protetto dal punto di vista elettrico  con  guanti isolanti, e se necessario con altri indumenti isolanti, esegue il proprio lavoro in diretto contatto fisico con le parti attive in tensione su cui opera. Il lavoro a contatto non è consentito su impianti con tensione nominale superiore a 30 kV.
...

4  Responsabilità

Nel presente articolo si evidenziano le attività di cui sono responsabili le Unità della  conduzione dell’impianto elettrico (vedere. 3.17) e della realizzazione del lavoro (vedere 3.19)

4.1 Unità della conduzione dell’impianto elettrico

Le responsabilità di tale struttura sono:

a) predisposizione e realizzazione del piano di lavoro; 
b) rispondenza ad adempimenti di legge e procedurali;
c) condivisione con l’unità della realizzazione del lavoro nella scelta metodologica e  organizzativa del lavoro;
d) consegna dell’impianto al preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro con la relativa autorizzazione all’inizio dei lavori;
e) funzione di collegamento tra il preposto al lavoro e le altre funzioni durante il lavoro;
f)  ricezione di conclusione del lavoro dal preposto dell’Unità della realizzazione del lavoro.

4.1.1 Responsabile dell’impianto per i lavori (RI)

Fermo restando quanto definito in 3.18, il responsabile dell’impianto per i lavori, in particolare, interviene o delega un’altra persona per lo svolgimento delle attività  assegnate all’Unità di appartenenza di cui ai punti succitati.

4.2  Unità della realizzazione del lavoro

Le responsabilità di tale struttura sono:

a) verifica preliminare e la condivisione con l’unità della conduzione dell’impianto elettrico  della scelta metodologica e organizzativa del lavoro attraverso un sopralluogo;
b) predisposizione del piano d’intervento;
c) organizzazione degli operatori;
d) verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, dispositivi di protezione, mezzi di supporto relativi alla corretta realizzazione del lavoro; 
e) esecuzione del lavoro; 
f) verifica della formazione e abilitazione dei componenti la squadra “lavori sotto tensione”.

4.2.1 Preposto al lavoro (PL)

Il preposto al lavoro sovrintende ai lavori ed è, a tale titolo, responsabile di quanto segue:

- recepimento e condivisione del piano di intervento;
- conduzione operativa dei lavori secondo il piano d’intervento;
- verifica all’inizio e durante l’attività, della sussistenza delle condizioni previste dal piano  d’intervento;
- assegnazione dei compiti ai diversi operatori;
- illustrazione  degli  obiettivi dell’intervento e dei compiti assegnati, eventualmente  coadiuvato da liste di controllo;
- disposizione spaziale di uomini e mezzi;
- controllo del comportamento del personale, anche in relazione all’uso di attrezzature e  DPI;
- funzione di collegamento con il responsabile dell’impianto e con le altre figure interessate ai lavori;
- decisioni concernenti l’inizio, la continuazione, la sospensione, la ripresa, il termine dei  lavori, anche in riferimento alle condizioni atmosferiche;
- valutare e giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati,  con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell’isolamento,   sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare;
- verifica dell’efficacia delle comunicazioni sia con il responsabile dell’impianto sia con i posti di presidio da dove è possibile compiere manovre su ogni interruttore a tutte le  estremità dell’impianto su cui si deve lavorare. 

Se lo ritiene opportuno, all’inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi, il  preposto, impiegando i mezzi a sua disposizione, fa effettuare la misura delle distanze da rispettare nel corso dell’intervento e la loro applicabilità alla situazione reale. 

Il preposto al lavoro opera normalmente al suolo. In caso contrario, egli deve mantenere una posizione che gli consenta di poter controllare i reali movimenti degli operatori che dirige. Il preposto al lavoro consente l’accesso alle zone interessate ai lavori sotto tensione solo agli operatori  abilitati a tale compito. Verifica che soltanto i lavoratori che hanno  ricevuto adeguate istruzioni, comprese quelle da adottare in caso di  emergenza,  accedano alle zone che li espongono al rischio tipico dei lavori sotto tensione.

Il  preposto  al  lavoro  frequenta  appositi  corsi  di  formazione  e  segnala  tempestivamente  al  responsabile  dell’Unità  della realizzazione  del  lavoro  eventuali  deficienze  dei  mezzi  e  delle  attrezzature e DPI e di ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

5  Organizzazione e controllo

5.1 Generalità

Per l’esecuzione di lavori sotto tensione è necessario attuare un’organizzazione che funzioni con  un  regime  particolare. L’elevato  livello  di  qualità  richiesto  per  garantire  la  sicurezza  e  l’efficacia dei lavori sotto tensione impone adozione di regole per le persone, per le strutture, per  le  procedure  e  per  i  sistemi  in  grado  di  assicurare  in  ogni  caso  con  chiarezza  il  corretto  funzionamento  di  tutta  l’organizzazione.  Devono  essere  previste  procedure  particolari  per  garantire nel tempo il mantenimento del livello di qualità richiesto e impediscano la perdita di controllo del processo.

a)  Per quanto suddetto, l’azienda deve:

- istituire un sistema di gestione della sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi  associati alle proprie attività;
- attuare, mantenere e migliorare  continuamente il proprio sistema di gestione della  sicurezza;
- assicurarsi di essere conforme alla politica della sicurezza dichiarata;
- essere in grado di dimostrare tale conformità.

b)  L’azienda deve instaurare e promuovere una politica della sicurezza che, fermo restando il rispetto della legislazione vigente in materia, sia basata sui seguenti principi:

- essere appropriata alla natura ed all’entità dei rischi presenti in azienda;
- includere un impegno al miglioramento continuo;
- essere adeguatamente documentata e condivisa con tutto il personale.

c)  L’azienda  deve  documentare  e  tenere  aggiornata  la  documentazione  sufficiente  per  assicurare  che  il  proprio  sistema  di  gestione  della  sicurezza  possa  essere  compreso  e  applicato in modo efficace ed efficiente. A tal fine deve predisporre almeno:

- un documento (Manuale) contenente la visione d’insieme della documentazione del  sistema di gestione della sicurezza;
- i registri, gli elenchi generali e gli indici dei documenti;
- le  procedure;
- le istruzioni di lavoro.

L’azienda, ai fini della gestione della documentazione del sistema (Manuale, Procedure,  Istruzioni, Registri, ecc.) ha facoltà di scegliere il supporto più idoneo alla  propria   organizzazione (cartaceo, informatico, ecc.).

NOTA
Ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, si potrebbe far riferimento alle Linee guida UNI-INAIL (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001, opportunamente adattati.
...

6 .Procedure di lavoro

6.1 Generalità

L'azienda  deve  predisporre  ed  applicare  idonee  procedure  per  la  corretta  conduzione  dei  lavori sotto tensione, delle attrezzature e dei DPI al fine di garantire che i criteri ed i requisiti di sicurezza specificati siano soddisfatti.

In  particolare,  le  procedure  devono  definire  l’organizzazione  decisionale  ed  esecutiva  dei  lavori.  Devono altresì individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa delle aziende interessate, i rapporti tra le persone al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza.

L'azienda deve predisporre  procedure  documentate coerenti con i requisiti  della  presente Norma e con la propria politica dichiarata per la sicurezza.

Le  procedure  devono  essere  predisposte   e documentate  in  modo  da  identificare, documentare, riesaminare approfonditamente ed approvare tutti i cambiamenti e le modifiche.

Le stesse devono riportare la data dell'ultima revisione ed il responsabile che l'ha effettuata.

Devono  essere  documentate  in  modo  ordinato  e  sistematico,  per  quanto  possibile  redatte  in  modo  semplice,  chiaro  e  comprensibile  al  fine  di  consentire  a  tutti  una  immediata  e  univoca  interpretazione.
...

7 Attrezzatura e DPI
...

8 Effettuazione dei lavori
...

9 Distanze elettriche
...

10 Formazione, idoneità e abilitazione del personale operativo
...

11 Casi particolari
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 



Info / download




Collegati
Decreto 4 febbraio 2011
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1
CEI EN IEC 61472-2:2022
CEI 11-27 Tavola di concordanza (modifiche) Ed. 2021 / Ed 2014
CEI 11-27 Edizione 5a 2021
CEI 11-15
Esercizio impianti elettrici: Procedure e organizzazione sicurezza EN 50110-1



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63 | +39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541