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Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE | Agosto 2025

Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE | Agosto 2025
 
Appunti macchine
  Newsletter n. 186 del 14 Agosto 2025  
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Norme armonizzate DM

Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE / Agosto 2025

ID 8032 | 14 Agosto 2025 / 14a decisione - Elenco consolidato web / pdf in allegato 

Pubblicata il 14 Agosto 2025 la 14a decisione: 

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione del 13 agosto 2025 (GU L 2025/1740 del 14.8.2025). La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

Disponibile l'elenco consolidato norme armonizzate al 14 Agosto 2025 pdf/web.
______

Il Testo consolidato è in accordo con le nuove disposizioni della Commissione che prevedono la pubblicazione di Decisioni di esecuzione EC (vedi Norme armonizzate: nuova procedura di comunicazione Com (2018) 764 EC).

In allegato articolo PDF contenente l'elenco consolidato delle norme armonizzate Direttiva macchine a Agosto 2025 riservato Abbonati.

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più attraverso mediante Comunicazioni della Commissione" ma "Decisioni di esecuzione della Commissione".

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE (macchine) sono contenuti nelle:

- 1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

- 2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019 abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

- 3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019

- 4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019

- 5. decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020

- 6. decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021

- 7. decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 

- 8. decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022

- 9. decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023

-10. decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.

- 11. decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione del 26 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1256. Modifica e rettifica: la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

- 12. decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

- 13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 (GU L 2024/2408 del 16.9.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

- 14. Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione del 13 agosto 2025 (GU L 2025/1740 del 14.8.2025). La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

I testi devono essere letti insieme, tenendo conto che le decisioni modificano alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (*)
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Esistono tre tipi di norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE ai sensi della EN ISO 12100:

Le norme di tipo A specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione applicabili a tutte le categorie di macchine. La sola applicazione di tali norme, per quanto fornisca un quadro essenziale per la corretta applicazione della direttiva 2006/42/CE, non è sufficiente a garantire la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e pertanto non conferisce una piena presunzione di conformità.

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di categorie di macchine. L'applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante dimostra che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L'applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Le norme di tipo C forniscono specifiche per una data categoria di macchine. I diversi tipi di macchine che appartengono alla categoria coperta da una norma di tipo C hanno un uso previsto simile e comportano pericoli simili. Le norme di tipo C possono far riferimento a norme di tipo A o di tipo B, indicando quali delle specifiche della norma di tipo A o di tipo B sono applicabili alla categoria di macchina di cui trattasi. Quando, per un dato aspetto di sicurezza della macchina, una norma di tipo C si discosta dalle specifiche di una norma di tipo A o di tipo B, le specifiche della norma di tipo C prevalgono sulle specifiche della norma di tipo A o di tipo B. 

L'applicazione delle specifiche di una norma di tipo C sulla base della valutazione dei rischi del fabbricante conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE coperti dalla norma. Talune norme di tipo C si compongono di varie parti: una prima parte che fornisce le specifiche generali applicabili a una famiglia di macchine, seguita da una serie di parti che forniscono le specifiche per le varie categorie di macchine appartenenti a quella famiglia, a integrazione o modifica delle specifiche generali della prima parte. Per le norme di tipo C organizzate in questo modo, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE deriva dall'applicazione della prima parte generale insieme alla pertinente parte specifica della norma.
...

In allegato elenco consolidato Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE al 14 Agosto 2025

Elenco consolidato che tiene conto delle norme armonizzate elencate nelle:

1. comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018)
2. decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019)
3. decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24.10.2019)
4. decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07.11.2019)
5. decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)

8. decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
11. decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione del 26 aprile 2024. La decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
12. decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 della Commissione del 13 settembre 2024 (GU L 2024/2408 del 16.9.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
14. Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 della Commissione del 13 agosto 2025 (GU L 2025/1740 del 14.8.2025). La Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

Certifico Srl - IT | Rev. 12.0 2025
©Copia autorizzato Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
12.0 14 Agosto 2025 Decisione  (UE) 2025/1740 Certifico Srl
11.0 16 Settembre 2024 Decisione (UE) 2024/2408 Certifico Srl
10.0 15 Maggio 2024 Decisione (UE) 2024/1329 Certifico Srl
9.0 30 Aprile 2024 Decisione (UE) 2024/1256 Certifico Srl
8.0 24 Agosto 2023 Decisione (UE) 2023/1586 Certifico Srl
7.0 10 Gennaio 2023 Decisione (UE) 2023/69 Certifico Srl
6.0 13 Aprile 2022 Decisione (UE) 2022/621 Certifico Srl
5.0 15 Ottobre 2021 Decisione (UE) 2021/1813 Certifico Srl
4.0 03 Marzo 2021 Decisione (UE) 2021/377 Certifico Srl
3.0 02 Aprile 2020 Decisione (UE) 2020/480 Certifico Srl
2.0 07 Novembre 2019 Decisione (UE) 2019/1836 Certifico Srl
1.0 24 ottobre 2019 Decisione (UE) 2019/1766 Certifico Srl
0.0 19 marzo 2019 Decisione (UE) 2019/436 Certifico Srl

 


Info / download Decisione di esecuzione (UE) 2025/1740

Info / download Elenco norme armonizzate DM Agosto 2025

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(*) Nota importante.
Nuova Sezione in sviluppo, possibili correzioni in divenire, ci scusiamo per eventuali errori/omissioni, gradite e importanti Vs Segnalazioni a: Support



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