
Formazione operatore PLE in accordo UNI ISO 18878 / Rev. 1.0 2025
ID 21639 | Update Rev. 1.0 dell'11 Agosto 2025 / Documento completo in allegato
La norma UNI ISO 18878 fornisce metodi per preparare materiali di formazione e dare una formazione standardizzata per gli operatori (conducenti) delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).
In allegato si forniscono inoltre, esempi di modelli, in formato pdf/.doc, relativi a:
- Scheda di valutazione delle conoscenze PLE di tipo 1, tipo 2 e tipo 3, - Prova di valutazione delle conoscenze pratiche per le PLE di tipo 1, - Prova di valutazione delle conoscenze pratiche per le PLE di tipo 2, - Prova di valutazione delle conoscenze pratiche per le PLE di tipo 3, - Certificato di completamento di formazione dell'operatore di PLE. _________
Update Rev. 1.0 dell’11 Agosto 2025
- Accordo 17 aprile 2025 Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. (GU n. 119 del 24 maggio 2025) - Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 Problematiche di sicurezza all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - UNI ISO 18878:2025 Piattaforme di lavoro elevabili - Formazione per operatore ___________
Ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è richiesta una specifica abilitazione degli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili. __________
D.Lgs. n. 81/2008
Art. 73 comma 5 - Informazione, formazione e addestramento
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.[/panel]
Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; - l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; - il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. _________
- Accordo 17 aprile 2025 Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. (GU n. 119 del 24 maggio 2025)
Entrata in vigore: 24 Maggio 2025
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati di seguito elencati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 maggio 2025.
Accordi abrogati:
- accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR); - accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR); - accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR); - accordo sancito il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».(Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18.8.2012) - accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR). __________
Accordo 17 aprile 2025
8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Per l’utilizzo di una PLE è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.
Modulo
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Obiettivi
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Contenuti del Modulo
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1. Teorico-Tecnico (4 ore)
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- Illustrare le categorie e le caratteristiche delle attrezzature di lavoro
- Illustrare i DPI specifici
- Illustrare le modalità di utilizzo e le procedure operative di salvataggio
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1.1 Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche.
1.2 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile.
1.3 Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
1.4 Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi
e funzionali.
1.5 DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma.
1.6 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
1.7 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza.
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2 Parte Pratica PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
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- Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative
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2.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
2.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
2.3 Controllo pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di istruzioni della PLE.
2.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
2.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
2.6 Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, posizionamento stabilizzatori e livellamento.
2.7 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
2.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonee, precauzioni contra l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
2.9 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonee, precauzioni contra l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
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3. Parte Pratica per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
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- Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative
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3.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
3.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
3.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.
3.4 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
3.5 Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro.
3.6 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
3.7 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
3.8 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie)
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4. Parte Pratica PLE con e senza stabilizzatori (6 ore) Si specifica che dovranno essere presenti PLE con e senza stabilizzatori
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- Far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e le relative procedure operative
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4.1 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento.
4.2 Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
4.3 Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.
4.4 Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle condizioni di assetto (presa di forza, struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.).
4.5 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
4.6 Movimentazione e posizionamento della PLE: delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade pubbliche, spostamento della PLE sul luogo di lavoro, posizionamento stabilizzatori a livellamento.
4.7 Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
4.8 Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
4.9 Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per PLE munite di alimentazione a batterie).
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[...] Segue in allegato
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nel citato Accordo.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano tra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.. (punto 2 della Circolare Min. lavoro, circ. 11 marzo 2013, n. 12).
[...]
Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 Problematiche di sicurezza all'uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
[...]
Classificazione PLE
UNI EN 280-1:2022 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Parte 1: Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove
Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in due gruppi principali:
a) GRUPPO A: piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal fabbricante è sempre all’interno delle linee di ribaltamento. b) GRUPPO B: tutte le altre piattaforme di lavoro mobili elevabili.
Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivisi in tre tipi:
1) Tipo 1: lo spostamento è ammesso solo con la piattaforma di lavoro mobile elevabile in posizione di trasporto: 2) Tipo 2: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di controllo sul telaio; 3) Tipo 3: lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di controllo sulla piattaforma di lavoro.
Nota: I tipi 2 e 3 possono essere combinati.
Formazione operatore PLE
UNI ISO 18878:2025 Piattaforme di lavoro elevabili - Formazione per operatore
Data entrata in vigore: 10 aprile 2025
Sostituisce: UNI ISO 18878:2020
Adotta: ISO 18878:2025
La norma fornisce i requisiti per il contenuto del materiale di formazione e per la gestione della formazione standardizzata per gli operatori di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP).
È applicabile ai MEWP, come definite nella norma ISO 16368, destinati allo spostamento di persone, strumenti e materiali necessari in un luogo di lavoro elevato.
La presente norma internazionale fornisce metodi per preparare materiali di formazione e gestire una formazione di riferimento per gli operatori (conducenti) di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). È applicabile alle PLE, come definite nella ISO 16368, destinate a spostare persone, attrezzi e materiali in posizioni in cui possono eseguire lavori dalla piattaforma di lavoro.
Nota Si possono applicare regolamenti nazionali o altri regolamenti, che potrebbero essere più stringenti.
I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel presente documento e sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
- ISO 16368 Mobile elevating work platforms - Design, calculations, safety requirements and test methods - ISO 18893 Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation
La presente norma internazionale deve essere utilizzata unitamente alla ISO 18893, che è focalizzata sull'uso sicuro delle PLE in tutti i loro aspetti.
3.1 Contenuti della formazione
Estratto contenuti UNI ISO 18878:2025
Traduzione IT non ufficiale
5. Erogazione della formazione
5.1 Formatori
5.1.1 Il formatore deve essere una persona qualificata con una conoscenza approfondita del processo di formazione, dell'argomento, dell'erogazione della formazione, nonché dei test e della valutazione dei partecipanti.
5.1.2 Il formatore deve essere a conoscenza delle leggi, dei regolamenti, delle pratiche di utilizzo sicuro, dei requisiti del produttore e del riconoscimento e della prevenzione dei pericoli associati alle PLE.
5.1.3 Il formatore deve fornire istruzioni solo sulla/e classificazione/i delle PLE per le quali è qualificato.
5.1.4 Il formatore deve inoltre essere a conoscenza dell'applicazione e del funzionamento delle PLE nel luogo e nell'ambiente in cui viene erogata la formazione.
5.2 Programma
Il programma per la formazione degli operatori deve includere gli argomenti e le materie elencati nel paragrafo 6. Il programma deve indicare chiaramente che la formazione riguarda solo la classificazione della/e PLE inclusa/e nella formazione.
5.3 Luogo di formazione
5.3.1 Il luogo in cui si svolge la formazione deve essere privo di pericoli e favorevole all'apprendimento.
5.3.2 L'ambiente di formazione teorica (aula) deve includere illuminazione e acustica adeguate, dimensioni e capacità della sala per ospitare il numero di partecipanti, riscaldamento e aria condizionata, attrezzature per la presentazione, visibilità della presentazione per tutti i partecipanti e servizi igienici.
5.3.3 Deve essere effettuata una valutazione dei rischi per ogni luogo in cui devono essere erogati formazione pratica e test per identificare ed eliminare o mitigare i pericoli e i rischi associati all'uso sicuro della PLE.
5.3.4 La formazione erogata utilizzando un simulatore (ad esempio, realtà virtuale) non deve sostituire l'obbligo di utilizzo pratico di una PLE reale.
5.4 Verifica delle competenze
Per dimostrare la competenza, ogni tirocinante deve dimostrare di aver raggiunto un livello di competenza sia teorico (in aula/online) che pratico (sul campo). I risultati delle prove teoriche (in aula/online) e pratiche (sul campo) devono essere documentati (vedere gli Allegati A per esempi).
5.5 Documentazione della formazione
5.5.1 Al completamento con successo del programma di formazione, il formatore o l'ente di formazione deve fornire una prova della formazione ricevuta, attestante la conformità al presente documento.
5.5.2 La documentazione deve contenere:
a) il nome dell'ente che eroga la formazione;
b) il nome del formatore che eroga la formazione;
c) una chiara identificazione della/e classificazione/i delle PLE oggetto della formazione;
d) la data di completamento della formazione;
e) il nome del tirocinante;
f) il periodo di validità della formazione (non superiore a 5 anni).
[...] Segue in allegato
Appendice A (informativa)
Esempio di Scheda di valutazione delle conoscenze PLE di tipo 1, tipo 2 e tipo 3

[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025 Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Info / download
Collegati UNI ISO 18878:2025 / PLE - Formazione per operatore UNI ISO 18893:2020 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e funzionamento D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Procedure Verifiche periodiche Attrezzature D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature www.tussl.it


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