Appunti Sicurezza Lavoro | ||
Newsletter n. 125 del 04 Agosto 2025 | ||
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Cassazione Penale Sez. 4 del 14 luglio 2025 n. 25730 ID 24372 | 01.08.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 14 luglio 2025 n. 25730 In sintesi E.E. lavoratore dell'impresa di A.A. è deceduto per effetto delle gravi lesioni riportate a seguito dell'impatto contro la regione fronto-temporale di un corpo contundente in caduta dall'alto, in ragione dell'omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti e della mancata formazione del lavoratore con riguardo a tale tipo di rischio. E.E. era intento ad espletare le mansioni cui risultava addetto senza indossare - come sarebbe stato necessario - il casco protettivo. A.A. in qualità di titolare dell'impresa omonima e, quindi, di datore di lavoro di E.E., è stato giudicato penalmente responsabile del decesso di quest'ultimo dal Tribunale di Grosseto e confermato dalla Corte di Appello di Firenze. La Corte di Cassazione rigettava, ritenendo, tra le varie motivazioni, come in proposito che sia il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha individuato con precisione la condotta omissiva del datore di lavoro ritenuta causativa del sinistro mortale, che, in esito alla ricostruzione della dinamica del sinistro in termini di caduta dall'alto di un corpo contundente imprudentemente appoggiato sul piano metallico della trivella e spostatosi per effetto delle vibrazioni causate dal funzionamento del macchinario, ha indicato segnatamente nell'omessa valutazione, nel DVR e nel POS, del rischio di caduta di oggetti dall'alto e nella mancata formazione del prestatore di lavoro con precipuo riferimento al tipo di rischio di fatto verificatosi. I giudici di secondo grado hanno coerentemente e logicamente descritto l'eziologia dell'evento, individuando, alla stregua del narrato dell'indicato testimone oculare e della documentazione medica rilasciata dal presidio ospedaliero, la causa del ferimento del prestatore d'opera nel violento impatto di un oggetto in caduta dall'alto contro la regione cranica fronto-temporale del predetto, nel mentre questi era intento ad espletare le mansioni cui risultava addetto senza indossare - come sarebbe stato necessario - il casco protettivo. segue / allegata Sentenza ![]() |
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