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Legge 18 luglio 2025 n. 106 / Conservazione del posto di lavoro per malattie

Legge 18 luglio 2025 n. 106 / Conservazione del posto di lavoro per malattie
 
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  Newsletter n. 73 del 26 Luglio 2025  
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Legge 18 luglio 2025 n. 106 Conservazione posto di lavoro per malattie

Legge 18 luglio 2025 n. 106
Conservazione del posto di lavoro per malattie

ID 24339 | 25.07.2025 / In allegato

Legge 18 luglio 2025 n. 106
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. 

(GU n.171 del 25.07.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025
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Art. 1. Conservazione del posto di lavoro
Art. 2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Art. 3. Istituzione di un fondo per l’istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche
Art. 4. Gestione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 5. Clausola di salvaguardia
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Art. 1. Conservazione del posto di lavoro

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.

4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
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Collegati
Legge 22 maggio 2017 n. 81
Legge 5 febbraio 1992 n. 104



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