Non sei connesso. La newsletter potrebbe includere alcune informazioni utente, quindi potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione

Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi di applicazione
 
Appunti Sicurezza Lavoro
  Newsletter n. 1145 del 05 Dicembre 2025  
Salve Visitatore

 

Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022

Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022 / Schemi applicazione

ID 17063 | 10.07.2022 / Documento completo allegato

La valutazione dei rischi di incendio prevista dal Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice) che entra in vigore il 29.10.2022 ed abroga il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
________

Valutazione dei rischi / Nuove modalità 2022: quando

La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista solo per le nuove attività alla data del 29.10.2022 o nei casi di modifiche alle esistenti di cui all’art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/2008.
________

Decreto 3 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(GU n.259 del 29.10.2021)

Entrata in vigore: 29.10.2022
________

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2. Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3. Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Allegato I

Vedi tutto
________
...

Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022 Fig 1

Fig. 1. Valutazione dei rischi di incendio luoghi di lavoro esistenti al 29.10.2022
________

Es.

Presenza di RT applicata nessuna nuova Valutazione rischi incendio
Attività BRI nuova Valutazione rischi incendio (grado evoluzione prevenzione o protezione)
________

(*) Il Decreto 3 Settembre 2021 non si applica alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili
...

Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022 Fig  2

Fig. 2. Schema di lettura Valutazione rischi di incendio 2022
...

Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022 Fig 3

Fig. 3. Classificazione luoghi a basso rischio in caso di incendio (BRI)
...
Vedi Documento

Valutazione rischi incendio luoghi di lavoro 2022   Documento transizione
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 




Info / download





Collegati
Decreto 3 settembre 2021
Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro 2022: Documento di transizione
Decreti Settembre 2021 Prevenzione Incendi luoghi di lavoro - Sintesi e Documenti
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it



Documenti Abbonati Sicurezza Lavoro Articoli ultimi inseriti
Documenti Abbonati Marcatura CE Articoli più letti
Documenti Abbonati Normazione Norme armonizzate
Documenti Abbonati Merci Pericolose File CEM
Documenti Abbonati Chemicals Testi consolidati
Documenti Abbonati Ambiente Vademecum
Documenti Abbonati macchine Codici
Documenti Abbonati Appunti Impianti Norme armonizzate Click
Documenti Abbonati Costruzioni Documenti Abbonati Full Plus
Documenti Abbonati Prevenzione Incendi Store





 

sono siti di:

Certifico S.r.l.
Via Antonio De Curtis 28 - 06135 Perugia - IT
Via Madonna Alta 138A - 06128 Perugia - IT
tel. +39 075 599 73 63+39 075 599 73 43
Assistenza 800 14 47 46

www.certifico.com
info@certifico.com

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile alla pagina Privacy.

INVIO NEWSLETTTER
Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”.


L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter
 
certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024
 
Icon Linkedin  Icona X  
Linea Footer
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541