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| Newsletter n. 1139 del 05 Dicembre 2025 | ||
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Convenzione del Consiglio d’Europa ID 26071 | 05.12.2025 / In allegato CM(2025)52-final 134th Session of the Committee of Ministers (Luxembourg, 13-14 May 2025) Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law Firma EU Decisione (UE) 2025/2493 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale. (GU L, 2025/2493, 5.12.2025) L'obiettivo della convenzione è prevenire e contrastare efficacemente la criminalità ambientale, promuovere e rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale e stabilire norme minime per orientare gli Stati nella loro legislazione nazionale. La convenzione si applica alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati, nonché alle relative sanzioni penali, e definisce i termini "illecito", "acque", "ecosistema" e "rifiuti". Tali definizioni sono pienamente in linea con le definizioni e i concetti pertinenti ai sensi del diritto dell'UE. La convenzione impegna le parti ad adottare le misure necessarie per adottare le disposizioni in essa contenute. La convenzione contempla misure volte a qualificare come reato nella legge interna le condotte illecite oggetto della convenzione e a prevedere sanzioni pertinenti, nonché diverse misure atte a garantire una lotta efficace alla criminalità ambientale, anche per quanto riguarda le risorse, la formazione, la cooperazione e gli approcci strategici. Il capo relativo al diritto penale sostanziale si riferisce ai reati intenzionali connessi all'inquinamento, all'immissione sul mercato di prodotti in violazione delle prescrizioni ambientali, ai reati relativi a sostanze chimiche, sostanze o materiali radioattivi, mercurio, sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati a effetto serra, ai reati relativi a rifiuti, impianti, navi, nonché all'estrazione illecita di acque superficiali o sotterranee, al commercio di legname di provenienza illecita, all'attività mineraria illecita e all'uccisione, distruzione, prelievo e possesso illeciti di fauna o flora selvatiche protette, al commercio di fauna o flora selvatiche protette, al deterioramento illecito degli habitat all'interno di un sito protetto e ai reati connessi alle specie esotiche invasive. La convenzione prevede inoltre che i reati in essa contemplati siano considerati reati particolarmente gravi se commessi intenzionalmente e qualora comportino danni particolarmente gravi o distruzioni. In una sezione dedicata alle disposizioni generali di diritto penale figurano disposizioni in materia di istigazione, favoreggiamento, concorso, tentativo, competenza giurisdizionale, responsabilità delle persone giuridiche, sanzioni e misure, circostanze aggravanti e presa in considerazione di precedenti condanne pronunciate da un'altra parte. Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero includere la reclusione e possono comprendere anche sanzioni pecuniarie. Le sanzioni per le persone giuridiche dovrebbero includere sanzioni pecuniarie, di natura penale o non penale, e potrebbero comprendere altre misure, quali l'interdizione dall'esercizio di un'attività commerciale, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, o dall'accesso ai finanziamenti pubblici, e l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria. Le parti dovrebbero inoltre consentire il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni strumentali e dei proventi derivanti dai reati stabiliti conformemente alla convenzione. L'indagine e il perseguimento dei reati non dovrebbero essere subordinati a denuncia. Le persone che hanno un interesse sufficiente o che fanno valere la violazione di un diritto e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente dovrebbero avere il diritto di partecipare ai procedimenti penali nella misura in cui tali diritti esistono nella parte nel quadro di procedimenti relativi ad altri reati. La convenzione impegna le parti a cooperare e coordinarsi tra loro conformemente alla convenzione stessa e mediante l'applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali di cooperazione in materia penale. Essa consente inoltre lo scambio di informazioni tra le parti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. La convenzione prevede anche misure di protezione delle vittime e dei testimoni o delle persone che segnalano reati o collaborano con la giustizia in altro modo. Sarà istituito un comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle parti, che, attraverso un meccanismo di monitoraggio, monitorerà l'attuazione della convenzione e favorirà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche tra le parti. La convenzione fornisce inoltre alle parti una base per avvalersi di determinate riserve, tra cui la possibilità per le organizzazioni di integrazione regionale di specificare l'ambito di applicazione di determinate nozioni presenti nella convenzione sulla base del loro diritto armonizzato. Collegati |
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