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Decreto 24 novembre 2025 / CAM edilizia

Decreto 24 novembre 2025 / CAM edilizia
 
Appunti Ambiente
  Newsletter n. 1120 del 04 Dicembre 2025  
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Decreto 24 novembre 2025  CAM progettazione e affidamento  di lavori per interventi edilizi

Decreto 24 novembre 2025 
CAM progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi

ID 25054 | 03.12.2025

Decreto 24 novembre 2025 
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. 

(GU n.281 del 03.12.2025)

Entrata in vigore: 01/02/2026
____________

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore:
a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.

Art. 2. Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica continua ad essere applicato:
a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara una progetto di fattibilità tecnico-economica validato in vigenza del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerta è inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare offerte è inviato entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli «interventi edilizi» quelle di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell’ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato », nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”».
2. Si applica altresì l’ulteriore definizione di «sol ar reflectance index » o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacità del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacità di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica.

Art. 4. Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”» è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]




Info / download





Collegati
Criteri Ambientali Minimi (CAM) / Elenco
D.lgs 31 marzo 2023 n. 36 | Codice Contratti pubblici



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