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| Newsletter n. 1102 del 02 Dicembre 2025 | ||
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2/2025 ID 25044 | 02.12.2025 / In allegato Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Nuovo Interpello del 20 Novembre 2025 (n. 2/2025): 20/11/2025 - n. 2/2025 - Destinatario: Regione Siciliana Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Applicazione Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo La Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 1 “Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all'applicazione del Titolo - II LUOGO DI LAVORO nell'esercizio della campagna antincendio boschivo della Regione Siciliana”. In particolare, ha inoltrato il quesito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana: «se nel Lavoro AIB (Antincendio boschivo) che è lavoro Agricolo-Forestale ed in particolare nei luoghi ove vengono localizzati i lavoratori, tenuto conto del Comma 2 Lettera d-bis) che afferma che le disposizioni del titolo II "non si applicano ai boschi ed agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola forestale" sono da CONSIDERARSI o NON DA CONSIDERANSI LUOGHI DI LAVORO e pertanto se per le VEDETTE E LE POSTAZIONI AIB E' APPLICABILE IL TITOLO II LUOGHI DI LAVORO E DI CONSEGUENZA L'ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008». In merito il citato Comando ha precisato che «i lavoratori stagionali assunti per lo svolgimento della campagna antincendio boschivo sono "lavoratori agricoli appartenenti all'elenco speciale dei lavoratori forestali" (ex art. 45ter della L:R: 16/96 come modificata ed integrata dalla L.R. siciliana n. 14/2006) ai quali viene applicato il CCNL approvato con DA 19/GAB. del 21/06/2022 (GURS Parte I n. 32 del 14 luglio 2022) di recepimento della parte normativa per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sottoscritto il 09/12/2021 ed il relativo CIRL approvato con DA del 06/11/2018 (GURS Parte I n. 55 del 21 dicembre 2018). L'assunzione dei predetti lavoratori impiegati per l'antincendio boschivo avviene mediante comunicazione obbligatoria telematica dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste quale "azienda agricola" (OMISSIS) per il quale il Dirigente dell'Ispettorato è registrato quale rappresentante legale». Al riguardo, premesso che: - l’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Definizioni”, dispone “1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano: Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge»; - la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459 - ha stabilito, in particolare, «(…) 3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi. la Commissione rappresenta, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche. Tanto premesso, ritiene che, in considerazione della ratio legis e del principio di diritto espresso dalla citata Corte di Cassazione, nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 codice civile.
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