| Appunti Sicurezza Lavoro | ||
| Newsletter n. 1093 del 01 Dicembre 2025 | ||
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Cassazione Penale Sez. 4 del 26 novembre 2025 n. 38293 ID 25030 | 01.12.2025 / In allegato Cassazione Penale Sez. 4 del 26 novembre 2025 n. 38293 Scarica elettrica durante le operazioni di collegamento di una cella frigorifera. Norma CEI 11-27 ed esclusione del comportamento abnorme del lavoratore. L'imputato, datore di lavoro, non avendo inibito in alcun modo l'accesso da parte di soggetti non autorizzati all'area dove era sito il quadro elettrico generale e non avendo fornito il quadro elettrico delle necessarie indicazioni e dispositivi di sicurezza, ha omesso di adottare le cautele necessarie a evitare che qualcuno potesse inavvertitamente attivare la corrente, così esponendo i lavoratori presenti in cantiere, come di fatto avvenuto, a rischi di natura elettrica derivanti da eventuali contatti diretti con cavi, prese e parti di impianto. Per quanto esposto, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, le sentenze di primo e secondo grado hanno fornito una motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Hanno fatto, inoltre, corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 che, all'art. 80, commi 3 e 3-bis, prevede l'obbligo del datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio elettrico, di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto, tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. Il riferimento alle norme tecniche rimanda, nello specifico, alla norma CEI 11-27, la quale fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici, secondo cui, in caso di opere da eseguire fuori tensione, per quanto qui di interesse, la parte dell'impianto interessato dai lavori deve essere "sezionato" (separato) completamente da tutte le fonti di alimentazione e devono essere presi provvedimenti contro le richiusure, ossia devono essere bloccati i dispositivi di sezionamento per impedire che qualcuno possa riattivare la corrente accidentalmente, mentre sono in corso i lavori, come in concreto accaduto. Ne consegue che la decisione assunta non è censurabile né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi - esattamente quello che la norma cautelare violata mirava ad evitare (qualcuno accidentalmente riattivò la corrente elettrica mentre l'infortunato si accingeva a prendere il cavo) - né per quanto riguarda le regole cautelari applicabili. |
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