Decreto 15 maggio 1996

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Decreto 15 maggio 1996

Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne.

(GU n.155 del 04-07-1996)
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso; Considerato che ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza di servizi per i rischi industriali, stabilisce le norme generali di sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

Considerato, altresi', che per tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto presenti nel territorio nazionale sussiste l'esigenza di garantire livelli omogenei di sicurezza indipendentemente dai quantitativi detenuti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245;

In conformita' alle predette determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali; Decreta:

Art. 1. Il fabbricante responsabile di un deposito di gas di petrolio liquefatto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve adottare, nello svolgimento delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne, le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1996
Il Ministro: BARATTA

ALLEGATO PROCEDURE PER IL TRAVASO DI AUTOBOTTI E FERROCISTERNE IN DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO.

1) Il registro giornaliero di cui al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, art. 25, e' obbligatoriamente integrato dal manuale operativo di sicurezza che l'operatore sottoscrive ogni volta che e' effettuata un'operazione di travaso e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

2) La movimentazione in quantita' superiore a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla concessione. Pertanto da parte delle autorita' concedenti potranno essere adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Il prefetto inoltre potra' procedere emettendo il provvedimento di sospensione in base alla potesta' conferitagli dalla legge n. 966/1965 dell'art. 153 del testo unico delle leggi del codice penale del 4 febbraio 1915, n. 148.

3) Le procedure operative dovranno prevedere il preventivo controllo del possesso, da parte degli autisti, delle abilitazioni di legge, nonche' provvedimenti idonei ad evitare partenze intempestive delle autobotti (per es. ritiro delle chiavi di accensione) e/o movimenti indesiderati delle stesse.

4) Il corretto posizionamento dell'autocisterna al punto di travaso finalizzato ad ottenere la completa copertura della cisterna in travaso da parte dell'impianto fisso di raffreddamento dovra' essere indicato da apposita segnaletica orizzontale salvo il caso di presenza di pesa continua.

5) Eventuali operazioni al punto di travaso che per qualsiasi motivo non possono esattamente identificarsi come ordinarie operazioni di travaso dovranno essere oggetto di specifico permesso di lavoro.

6) Le procedure di verifica e controllo del grado di riempimento dovranno essere oggetto di specifica trattazione nell'ambito delle procedure operative.

7) Il personale addetto al travaso dovra' poter disporre dell'equipaggiamento protettivo nelle immediate prossimita' del luogo di lavoro. Gli stessi dovranno avere al seguito guanti antitermici durante l'intera durata delle operazioni di carico/scarico.

8) All'interno dei depositi e' ammessa la presenza dei soli vettori compatibili con i punti di travaso e con la capacita' disponibile, limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico/scarico fatto salvo il caso di specifica richiesta dello scalo merci che serve il deposito. La presenza di ulteriori vettori, sia pieni che vuoti, e' consentita esclusivamente all'interno di aree a cio' destinate che dovranno essere protette da impianti fissi di irrorazione e/o da monitori dimensionati per una portata specifica non inferiore a 51/min/m(Elevato al Quadrato) di superficie dell'area di sosta. Dette aree dovranno essere caratterizzate da una distanza di sicurezza interna non inferiore a quella indicata dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 per le autocisterne in travaso.

9) Le procedure operative dovranno risultare da apposito cartello posizionato in modo ben visibile, in prossimita' del punto di travaso.

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