Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

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Direttiva 2012/18/UE - Seveso III

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012  sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

La modifica più significativa introdotta con questa nuova Direttiva “Seveso III” riguarda l’adeguamento del sistema di classificazione delle sostanze pericolose al nuovo sistema contenuto nel Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), con la conseguente riscrittura di tutto l’allegato I.

Entrata in vigore: 13 agosto 2012.

Gli Stati membri dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, dovranno attivare le necessarie procedure ed emanare atti legislativi ed amministrativi per rendere operativa la Direttiva a partire dal 1° giugno 2015.

La Direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono presenti le sostanze pericolose ricomprese nell’allegato I e contiene norme utili a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, la nuova Direttiva introduce significative novità:

- classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio);
- esplicita introduzione dell’obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio terremoti o inondazioni;
- maggiore informazione alla popolazione in coerenza con la Direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (Dir. 2003/4/CE): chiara e comprensibile, tempestiva, “non-tecnica”, accessibile in forma elettronica.
- ampliamento ed integrazione delle richieste agli Stati membri in materia di misure di controllo, anche mutuando alcune definizioni e terminologie della Direttiva 2010/75/CE IPPC:  definizione  a livello nazionale, regionale o locale  di un piano di ispezione che interessi tutti gli stabilimenti soggetti, indicazione di frequenze minime di ispezione, adozione di procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie, coordinamento con altre misure di controllo.

Per facilitare la lettura nonché migliorare la comprensione delle novità introdotte dalla nuova direttiva, è stato redatto dai tecnici ISPRA un documento inteso come elaborazione preliminare a carattere non ufficiale, per la divulgazione ai tecnici della Rete delle Agenzie per l’ambiente e agli altri operatori coinvolti nei controlli Seveso.

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Seveso III
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