Piano Emergenza Esterno Centrale Nucleare di Caorso

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PPE Caorso

Centrale Nucleare di Caorso (PC)

Piano Interprovinciale di Emergenza Esterno

L’impianto della Centrale Nucleare di Caorso è collocato sulla sponda destra del fiume Po, al confine naturale tra le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e quello tra le provincie di Lodi e Piacenza. In particolare, per la provincia di Lodi sono interessate soltanto piccole porzioni di territorio ricadenti nel territorio dei Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda e Caselle Landi.

Il piano di emergenza esterna interprovinciale per la Centrale Nucleare di Caorso è il risultato del coordinamento dei piani provinciali compilati dagli appositi Comitati
provinciali istituiti presso le Prefetture di Lodi e Piacenza, ai sensi dell’art. 118 del D.Lvo 230/95 e s.m.i.

Il predetto articolo, al comma 4, stabilisce, infatti, che “nei casi in cui la localizzazione dell’impianto renda prevedibile l’estensione a più provincie del pericolo per l’incolumità pubblica e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia”.

Il presente documento costituisce, quindi, parte integrante del Piano Interprovinciale di Emergenza per la Centrale Elettronucleare di Caorso redatto dalla Prefettura-UTG di Piacenza ed approvato il 10 luglio 2017.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che le conseguenze per la popolazione prevedibili a seguito del peggior incidente ipotizzabile risultano non
significative, dal momento che il combustibile irraggiato dall’impianto è stato, da anni, completamente allontanato, e pertanto non vengono richieste azioni
immediate di mitigazione (per le conclusioni vedi pg 40).

Inoltre, “con il progredire delle attività di disattivazione dell’impianto, e quindi con il passaggio a condizioni operative diverse e progressivamente più sicure, il Piano potrà essere revisionato, e se necessario revocato, ai sensi del comma 2 dell’art. 120 del D.Lgs.230/95 e s.m.i..”

D.Lgs.230/95
...
Art. 116. Piano di emergenza esterna

1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumita', della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualita' che le circostanze richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumita'.

Art. 117. Presupposti del piano di emergenza esterna

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente: a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo; b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanita' e alla Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto. 4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che lo invia al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225

Art. 118. Predisposizione del piano di emergenza esterna

1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia.

2. Per l'attivita' di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

a) il questore;
b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio;
g) un ingegnere capo del genio civile;
h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
i) un rappresentante del competente comando militare territoriale;
l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi interessati.

3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale altresi' dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile l'estensione a piu' province del pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.

Art. 119. Approvazione del piano di emergenza esterna

1. Il piano di emergenza esterna di cui all'articolo 118 viene trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione tecnica, lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione.

2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e al Ministero dell'interno, nonche' a ciascuno degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 118 e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.

Art. 120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna

1. Il piano di emergenza esterna deve essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di cui all'articolo 118 in caso di modifiche rilevanti dei presupposti tecnici di cui all'articolo 117, e comunque ogni triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalita' per l'impiego dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119.

2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui all'articolo 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 118 e 119.

Prefettura Lodi 2017

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