Decreti sulle depenalizzazioni reati 2016

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Depenalizzazioni reati: i Decreti e le novità in materia sicurezza lavoro

Il 6 febbraio 2016, è entrato in vigore il nuovo decreto di depenalizzazione (Decreto n. 8/2016) che cancella numerosi reati, innalzando tuttavia le sanzioni amministrative.

E' stata pubblicata la Circolare n.6 del 5/02/2016, avente ad oggetto D.Lgs. n. 8/2016 recante "Diposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n. 67" - prime indicazioni operative.

Il D. Lgs. n. 8/2016 ha previsto la depenalizzazione di alcune fattispecie di illecito in materia di lavoro e legislazione sociale.

La circolare fornisce le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda, in primo luogo, i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda, salvo le eccezioni indicate nell’allegato al decreto, che, in massima parte, raccolgono le indicazioni della delega.

A. Reati depenalizzati in materia di sicurezza lavoro

Gli effetti del Decreto n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, tocca tutte le contravvenzioni e i delitti sanzionati rispettivamente con multa o ammenda, fatta eccezione dei reati previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (T.U.S.L).

In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto sulle depenalizzazioni prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni.

In sostanza, vengono depenalizzate le violazioni implicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano sanzioni più pesanti.

1. Omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore

D’ora in poi, quando il datore di lavoro omette di versare la quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, scatta la depenalizzazione fino ad una determinata soglia, applicandosi le sanzioni di cui di seguito:

1.1. sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro, nel caso in cui l’importo non versato risulta inferiore a 10mila euro annui;

1.2. reclusione fino a 3 anni, in aggiunta alla multa di 1.032 euro, nel caso in cui gli omessi versamenti eccedono i 10mila euro l’anno.

Non è, invece, punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

2. Somministrazione abusiva

Oggetto della depenalizzazione anche la somministrazione abusiva, ossia l’attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. Depenalizzata anche l’utilizzazione illecita di manodopera.

In questo caso, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell’utilizzatore. In ogni caso, la sanzione minima non può mai essere più bassa di 5mila euro e più alta di 50mila.

3. False dichiarazioni

Per le false dichiarazioni, vale a dire quelle rese allo scopo di ottenere prestazioni previdenziali nel settore edile, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.

3.1. Prestazioni previdenziali non spettanti:

Rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d’ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.

4. Assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto

Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l’assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore), introducendo invece unasanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato. La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila.

5. Assenza dei requisiti essenziali del distacco

Stesso discorso per il distacco (si ricorda che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa) che risulta privo dei requisiti essenziali.

Anche qui, infatti, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore, venendo comminata sia nei confronti dello pseudo-distaccante che dello pseudo-distaccatario. Anche in questo caso la sanzione minima non può mai essere inferiore a 5mila euro e mai superiore a 50mila.

6. Esercizio abusivo dell’attivita’ di intermediazione

Con riferimento all’esercizio abusivo dell’attività d’intermediazione, quindi senza le prescritte autorizzazioni, qualora il trasgressore non abbia perseguito nessun tipo di finalità di lucro viene introdotta una sanzione compresa tra 5mila e 10mila euro, non venendosi a configurare nessun reato.

Al contrario, se il trasgressore abbia svolto l’attività con finalità lucrative, rimane la contravvenzione, applicandosi la pena dell’arresto fino a 6 mesiin aggiunta ad un’ammenda che va da 1.500 a 7.500 euro.

7. Esercizio abusivo dell’attivita’ di ricerca, selezione e ricollocazione

D’ora in poi, il decreto sulle depenalizzazioni introduce per l’esercizio abusivo delle attività di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione del personale, una sanzione amministrativa compresa tra 5mila e 10mila euro.

8. Violazione dei divieti di discriminazione

Viene prevista una sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro, anche con riferimento alle violazioni dei divieti di discriminazione previsti dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

9. Violazioni in materia di collocamento obbligatorio di massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Per le violazioni in materia di collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, in base al nuovo decreto, sono previste le seguenti sanzioni:

9.1. sanzione amministrativa da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni riservatario che non viene assunto;

9.2. sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro per omessa trasmissione della dichiarazione dei lavoratori assunti o per omessa comunicazione di variazione dei dati precedentemente dichiarati.

B. Efficacia del Decreto Depenalizzazioni

Vigendo il principio, in materia penale, del favor rei, se ne deduce che la norma ha efficacia retroattiva.

Dunque, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi successive prevedono differenti sanzioni, viene ad applicarsi la disposizione più favorevole, a meno che la sanzione non sia già diventata definitiva in virtù di decreti o sentenze irrevocabili.

In materia di depenalizzazione, inoltre, si stabilisce che anche qualora sia già intervenuto un decreto o una sentenza, questi ultimi vanno revocati dal giudice dell’esecuzione, in ragione del principio dell’cosiddetto ”abolitio criminis”, in quanto il fatto non è più previsto come reato. L’efficacia della revoca si applica anche al giudicato e agli effetti penali della relativa condanna.

C. Sanzioni

Le nuove sanzioni amministrative per gli ex reati sul lavoro, scattano dal 6 Febbraio 2016.

Il nuovo regime punitivo prevede tra fasce di importi con il minimo di 5mila e il massimo di 50mila euro, in base alla riforma.

Con la Circolare MLPS n. 6/2016, il ministero del lavoro illustra le nuove regole, precisando tra l’altro che sul minimo (5mila euro) si applica sia la riduzione per diffida che quella ex art. 16 della legge n. 689/1981 (riduzione a 1/3).

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Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(GU n.17 del 2212016)

Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 2212016)

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