Milleproroghe 2016: le novità d'interesse

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Decreto legge 30 Dicembre 2015 "Milleproroghe 2016"

Relativamente alle novità d'interesse, segnaliamo:

Art. 4 Prevenzione incendi 
Proroga adeguamenti strutture adibite a servizi scolastici prevenzione incendi

L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’articolo 10-bis , comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Art. 8 Sistri 
Proroga di un altro anno per il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), mai partito dall'anno della sua teorica entrata in vigore.

1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 -bis , le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”;

Art. 8 Emissioni
Deroghe valori limite di emissione grandi impianti di combustione Art. 273 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: “3 -bis . Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. 3-ter.

Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto.

Sino alla defi nitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.

3. All’articolo 6, comma 1, lettera p) , del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modifi cazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.

GU 30 Dicembre 2015 n. 302

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