Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.2 Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
1. Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfi ci decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifi uti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
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GU n. 3 del 4 Gennaio 2016
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Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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Art. 89 Avvalimento
c. 11.Non e ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.
E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.
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Nuovo Codice Appalti: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ID 23082 | 10.12.2024 / In allegato
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