Accordo RAMOGE

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RAMOGE

Accordo RAMOGE

Accordo relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una zona del mare mediterraneo 

La zona RAMOGE comprende le zone marittime della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, del Principato di Monaco e della Regione Liguria che formano così una zona pilota di prevenzione e lotta contro l’inquinamento dell’ambiente marino.

L'Accordo RAMOGE costituisce uno strumento di cooperazione scientifica, tecnica, giuridica e amministrativa con cui . i governi francese, monegasco e italiano mettono in atto delle azioni di gestione integrata del litorale.

Nel 1970, in occasione dell’assemblea plenaria della Commissione Internazionale per l’Esplorazione Scientifica del Mediterraneo (CIESM), il Principe Ranieri III di Monaco, cosciente della necessità di preservare il Mediterraneo realizzando azioni comuni per limitare l’inquinamento marino, manifestò la volontà di creare una zona pilota che potesse diventare un laboratorio d’idee per la tutela dell’ambiente marino.

L’iniziativa fu accolta con favore dai governi francese e italiano e si concretizzò il 10 maggio 1976 con la firma ufficiale dell’Accordo RAMOGE a Palazzo Grimaldi. L’Accordo prende il nome dalle prime sillabe delle tre città che, allora, ne delimitavano il campo d’azione: Saint-RAphaël a ovest, MOnaco e GEnova a est.

Questo accordo relativo alla tutela delle acque del litorale mediterraneo, che si iscrive nel quadro della Convenzione di Barcellona e del relativo Piano d’Azione per il Mediterraneo, è stato ratificato dai tre paesi ed è entrato in vigore nei primi sei mesi del 1981. In quell’occasione la zona di competenza originaria è stata ampliata da Marsiglia a La Spezia, più precisamente dalla foce del Rodano alla foce del fiume Magra, per tenere meglio conto delle suddivisioni amministrative dei singoli Stati. Così facendo l’intero territorio della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra e della Liguria è stato incluso nel perimetro dell’Accordo.

Nel 1993, con l’attuazione del Piano RAMOGEPOL, l’Accordo RAMOGE ha esteso le proprie competenze in alto mare.

L’Accordo RAMOGE è simbolo di un nuovo approccio di conservazione dell’ambiente marino e introduce il concetto di cooperazione e di solidarietà sub-regionale.

In più di quarant’anni di attività, RAMOGE ha acquisito una solida esperienza nella lotta agli inquinamenti marini e costieri e nella protezione della biodiversità, impegnandosi fortemente nella sensibilizzazione dei giovani all’ambiente marino.

RAMOGE FIGURA

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Il Governo della Repubblica Francese, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco,

coscienti del compito di salvaguardare e di gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo, preoccupati di salvaguardare l’ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo,

coscienti della necessità di salvaguardare la diversità biologica in quanto componente essenziale del patrimonio naturale mediterraneo,

considerando le caratteristiche idrologiche ed ecologiche della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e del suo ambiente costiero,

tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e in particolare dalla Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo firmata il 10 giugno 1995 a Barcellona e dei suoi Protocolli, e dell’opportunità di assicurare la realizzazione comune di alcuni di questi impegni nella zona del mar Mediterraneo e del litorale ai quali si applica questo Accordo,

desiderosi di rafforzare la collaborazione instaurata tra le amministrazioni dei tre Governi e le collettività territoriali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le tre Parti istituiscono una Commissione internazionale, qui appresso denominata “la Commissione RAMOGE”, per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

2. La Commissione RAMOGE è composta dalle delegazioni delle tre Parti. Ogni Parte designa al massimo sette delegati, fra cui un capo delegazione. Ogni delegazione può essere assistita da esperti per l’esame di questioni particolari.

Articolo 2

1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla “Zona RAMOGE ”, cioè:
a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranità dei tre Stati Contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50’,5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01’,2 di longitudine Est;
b) a terra, al litorale continentale così come definito da ciascuno Stato Contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a) ;
c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a),
2. La Commissione RAMOGE può, su proposta di una delle Parti Contraenti, del Comitato Tecnico o del Segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all’articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall’adozione dei nuovi limiti.

Articolo 3

La Commissione RAMOGE ha per missione di stabilire una collaborazione più stretta tra i servizi competenti dei Governi delle tre Parti e delle collettività territoriali in vista di prevenire e lottare contro gli inquinamenti e le degradazioni dell’ambiente marino e costiero, di preservare la biodiversità e di costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione di questi obiettivi.

Articolo 4

Al fine di assolvere ai suoi compiti, la Commissione RAMOGE è incaricata :
a) di esaminare ogni problema d’interesse comune relativo allo stato dell’ambiente e della biodiversità del mare e delle coste;
b) di facilitare la concertazione tra i servizi amministrativi dei Governi delle tre Parti Contraenti e delle collettività territoriali;
c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della zona e dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali già esistenti;
d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italomonegasco riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL);
e) di vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell’ambiente marino e costiero così come in materia di salvaguardia della biodiversità marina e costiera;
f) di favorire l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi del presente Accordo;
g) di assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali che hanno obiettivi convergenti con quelli del presente Accordo;
h) di fissare un programma di lavoro per ogni biennio su proposta del Comitato tecnico;
i) di raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali ogni misura atta a proteggere le acque e l’ambiente costiero, la biodiversità e l’integrità degli ecosistemi;
j) di fornire ogni anno ai Governi delle Parti Contraenti un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attività relative al presente Accordo;
k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche che promuove.

Articolo 5

Su base biennale, ciascuna Parte presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto sulla messa in opera delle raccomandazioni da essa formulate.

[...segue in allegato]

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Tags: Ambiente Biodiversita'