Deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017 Albo gestori ambientali

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Deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017

Albo gestori Ambientali

Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti.

Pubblicata nella GU Serie Generale n. 251 del 26-10-2017

Articolo 1 (Condizioni)

1. Nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti l'utilizzo temporaneo dei veicoli è consentito secondo la procedura prevista dalla presente deliberazione se sussistono tutte le seguenti condizioni:

a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo, sono stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, sono iscritte all'Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l'aggiornamento della propria iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, e successive modifiche e integrazioni, ovvero siano iscritte all'Albo nelle categorie 1, 4 o 5 e svolgono, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l'esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1072/2009 e degli accordi internazionali vigenti;
b) il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione non conclusi riguardanti l'impresa cedente;
c) l'impresa cedente non è sospesa dall'albo al momento della presentazione della domanda di variazione di cui al successive articolo 2, comma 1.

2. II veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti identificati con i codici dell'EER autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell'impresa cedente e dell'impresa utilizzatrice.

3. L'impresa iscritta nelle categorie 1, 4 o 5 che svolge l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6, può utilizzare il veicolo ceduto ai sensi della presente deliberazione esclusivamente nell'ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti. A tal fine nel provvedimento d'iscrizione è riportata l'indicazione della targa del veicolo con accanto la seguente annotazione: "veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell'ambito delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006".

4. Nei casi in cui la cessione di veicoli comporti per l'impresa cedente la perdita dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli, la Sezione regionale o provinciale competente provvede all'apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo a carico della stessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 2 (Procedura di trasmissione)

1. L'impresa utilizzatrice presenta, in modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale competente domanda di variazione dell'iscrizione per l'esclusivo incremento della dotazione dei veicoli nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1 allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il contratto riportati, rispettivamente, negli allegati "A" e "C".

2. La Sezione regionale o provinciale rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell'atto di notorietà di cui al comma 1 utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B".

3. I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione di cui al comma 2 per tutta la durata del contratto di cessione dei veicoli stessi e contestualmente sono esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente.

4. La Sezione regionale o provinciale emette il provvedimento di variazione dell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice.

5. Copia della ricevuta di accettazione dell'atto di notorietà di cui allegato "B" e copia del contratto di cui all'allegato "C" sono tenuti a bordo dei veicoli dell'impresa utilizzatrice.

6. Alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente ed è escluso dall'iscrizione dell'impresa utilizzatrice.

Articolo 3 (Modifiche e integrazioni alle deliberazioni 13 luglio 2016, n. 3 e n.4)

1. Nel modello di domanda di iscrizione di cui all'allegato A alla deliberazione 13 luglio 2016, n. 3, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente "g-bis) i veicoli di cui sopra sono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".

2. Nella Sezione A del modello di domanda di iscrizione di cui al comma precedente, dopo le parole "qualora il veicolo non sia di proprietà dell'impresa" sono aggiunte le seguenti " non comunitaria che chiede l'iscrizione all'Albo".

3. Nel modello di domanda di variazione dell'iscrizione di cui all'allegato A alla deliberazione 13 luglio 2016, n. 4, alla nota 1 dopo le parole "comodato senza conducente" sono aggiunte le seguenti "o altra forma di disponibilità ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".

Fonte: Albo gestori ambientali

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