Direttiva 2009/128/CE

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Direttiva 2009 128 CE

Direttiva 2009/128/CE / Direttiva pesticidi 

ID 1650 | Update 07.12.2021

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

(GU L 309/74 del 24.11.2009)

Attuazione

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (GU n.202 del 30.08.2012 - S.O. n. 177)

Definizione di pesticida:

a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) biocida secondo la definizione della direttiva 98/8/CE abrogata da Regolamento (UE) n. 528/2012 immissione sul mercato dei biocidi.

Pesticida   Prodotto fitosaniotario   Biocida

Fig. 1 - Definizione di pesticida

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Allegato testo consolidato 06.2019 con gli aggiornamenti degli atti:

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 189 1 27.6.2014)
Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione del 15 maggio 2019 (GU L 127 4 16.5.2019)
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)

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Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai pesticidi che sono prodotti fitosanitari quali definiti dall’articolo 3, punto 10, lettera a).

2. La presente direttiva si applica fatta salva qualsiasi altra normativa comunitaria pertinente. 3. Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.
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Articolo 4 Piani d’azione nazionali

1. Gli Stati membri adottano piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi.

Tali obiettivi possono riguardare diversi settori di interesse, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, i residui, l’uso di tecniche specifiche o l’impiego in colture specifiche.
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