Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017

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Decreto legislativo 183 2017

Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n. 183 / Medium Combustion Plants Directive (MCPD) 

ID 5271 | Update news 24.08.2023 / In allegato

Decreto Legislativo 15 novembre 2017 n. 183
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge delegazione europea 2015).

(GU n.293 del 16.12.2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2017

Aggiornamento 13.08.2020

D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n.202 del 13.08.2020)

Modifiche al D.Lgs. 152/2006 - TUA limitazione emissioni impianti di combustione medi e riordino quadro normativo emissioni

Art. 1.
Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 2
Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3
Modifiche all'allegato I, Parti I, III e IV, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4 
Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 5 Norme finali
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017.

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria 

________

Allegato I Parte I dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Allegato II Paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Allegato III Parte IV-bis dell’allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Allegato IV Appendice 4-bis dell’allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006

Allegato V Parte III dell’allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Allegato VI "Allegato V alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

...

Il Decreto Legislativo é stato emanato in attuazione della delega prevista all’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170, (Legge di delegazione europea 2015), che, in combinato disposto con l’articolo 1, delega il Governo, sulla base di appositi criteri, al fine di adottare disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Detto articolo 17 ha, infatti, come finalità non solo il recepimento della direttiva 2015/2193/UE sui medi impianti di combustione (impianti di potenza termica inferiore a 50 MW), ma anche un complessivo riordino della disciplina nazionale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, contenuti nella Parte Quinta del decreto Legislativo 3 aprile 2006, a. 152, e successive modificazioni.

La Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 rappresenta la norma quadro vigente in materia di stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, pertanto, si riferisce anche agli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 50 MW (medi impianti di combustione).

In particolare, il Titolo I della Parte Quinta ha ad oggetto gli stabilimenti ad uso produttivo, il Titolo II gli impianti termici civili ed il Titolo III i combustibili utilizzati in tali impianti. Tali norme si applicano, in primo luogo, agli impianti ed alle attività di stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ambito fino ad oggi non coperto dalla legislazione europea (fatte salve particolari fattispecie, come gli stabilimenti con emissioni di COV). Per gli stabilimenti più importanti, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 si applica, invece, come “norma di settore”, rappresentativa del livello minimo e inderogabile di tutela. Gli stabilimenti disciplinati alla Parte Quinta del decreto legislativo 152/2006 sono soggetti, sul piano autorizzativo, all’autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, e, nei casi in cui tale decreto non trovi applicazione, all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in forma ordinaria o in forma generale). Per gli impianti termici civili trova applicazione, invece, una forma autorizzativa semplificata, attraverso una dichiarazione effettuata al momento dell’installazione.

Con l’eccezione delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale e di particolari stabilimenti (come gli stabilimenti con emissioni di COV), gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera non sono stati, fino ad oggi, oggetto di disciplina a livello europeo. Per tale motivo la materia dei medi impianti di combustione risulta disciplinata in modo eterogeneo dai diversi Stati membri: a differenza dell’Italia, in cui una completa disciplina delle emissioni per gli impianti di combustione ad uso industriale è state introdotta dal citato decreto 203/88, alcuni Paesi europei non hanno previsto, fino ad oggi, un puntuale sistema di autorizzazioni e valori limite di emissione per i medi impianti di combustione.

Decreto integrato nel TUA | Testo Unico Ambiente

TUA | Testo Unico Ambiente Consolidato

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

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