TAR Lombardia. Brescia, Sez. I, n. 207 del 1 marzo 2013

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Temi: Ambiente , Rifiuti

Tar Lombardia Sentenza 1° marzo 2013 n. 207 

Sentenza Tar Lombardia 1° marzo 2013, n. 207 Impianti di recupero - Autorizzazione unica ambientale - Prescrizioni - Analisi ad ogni conferimento - Assenza di motivazione - Principio di proporzionalità e inerenza - Violato

Per il Tar Lombardia la prescrizione provinciale che impone una particolare analisi anche chimica per ogni partita di rifiuti in entrata è inusuale, tecnicamente inapplicabile e normativamente non imponibile. Con queste motivazioni il Tar lombardo (sentenza 207/2013) ha annullato l'autorizzazione unica di un impianto di recupero dei rifiuti, nella parte in cui prescrive una particolare analisi di varie tipologie di rifiuti in ingresso (Cer 160214, 160216, 170411 e 200136) da effettuarsi in occasione di ogni partita in entrata. Pur riconoscendo che in astratto tali prescrizioni sono tese a praticare il principio comunitario di prevenzione e cautela, per il Giudice amministrativo le stesse hanno assunto nel caso concreto le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza, considerato anche il rischio di pervenire anche a risultati non definitori e fuorvianti. Prescrizioni del genere implicano comunque una puntuale motivazione e istruttoria, oltremodo necessaria quando prescrizioni analoghe non risultano in alcun modo imposte dagli altri enti locali

Repubblica italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Sentenza sul ricorso numero di registro generale 763 del 2011,

proposto da: (omissis) Spa, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis)

contro Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. (omissis); per l'annullamento della determina dirigenziale n. 868 del 24/03/2011 con cui si rilasciava autorizzazione unica alla gestione del proprio impianto di recupero rifiuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto

1. L'autorizzazione provinciale menzionata in epigrafe, relativa ad una attività di recupero di rifiuti, viene censurata in parte qua e precisamente con riferimento alle contenute prescrizioni nn. 12 e 13 la ove, per varie tipologie di rifiuti medesimi in entrata nell'impianto (v. cod. Cer inerente), viene imposta, ad ogni relativo conferimento singolo e perciò per ogni partita in entrata medesima, una particolare analisi anche chimica su, praticamente, ogni pezzo.

2. Tale complessa operazione di riscontro chimico-analitico viene definita dalla ricorrente come sproporzionata e del tutto fuori luogo, non prevista da alcuna norma tecnica eventualmente applicabile alla codifica Cer richiamata, con asserito specchio di pericolosità (Cer: 16.02.14, 16.02.16, 17.04.11 e 20.01.36).

2.1 Il relativo motivo di censura richiama una inesatta applicazione dell'articolo 4 paragrafo 1 direttiva Ce 98/08, degli artt. 179 1° c. e 187 del Dlgs n. 152/06, dell'articolo 3 della legge n. 191/90, rinvenendo altresì nel comportamento formale su descritto l'insistenza di plurimi profili di violazione delle varie sfaccettature sintomatiche del vizio di eccesso di potere. Nel conteso medesimo di tale enunciazione si sostiene anche la violazione della Dgrl VIII/10222/09.

3. All'argomentare così introdotto ha partitamente controbattuto la Provincia di Bergamo, qui costituitasi in giudizio. La medesima, nel corpo del proprio intervento scritto, assume poi l'usualità delle qui criticate prescrizioni.

4. Introitata una la prima volta la causa (U.P. 8.2.2012), ha fatto seguito la nomina di un Ctu affinchè lo stesso (O.I.C. 301 del 27.2.2012): "Riferisca il consulente se le regole tecniche della miglior scienza ed esperienza dell'attuale momento storico impongano, o comunque suggeriscano prudenzialmente, di effettuare l'analisi su ogni partita di rifiuti codici Cer 160214, 160216, 170411, 200136 (e relativi codici a specchio) in entrata in impianti di recupero di rifiuti quali quelli oggetto del ricorso. Riferisca se sul punto esistano norme tecniche, anche non di applicazione cogente, predisposte da organismi interni o internazionali. Riferisca quale sia la prassi amministrativa del trattamento in impianti di recupero di rifiuti quali quelli in esame, e se in particolare la previsione sull'obbligo di analisi di ogni partita di rifiuti in entrata sia imposta soltanto dalla Provincia di Bergamo o anche da altri enti pubblici";

5. Altrimenti intervenuto il deposito della così comminata relazione (23.5.2012) la causa, dopo che le parti tutte hanno avuto modo di replicare e controreplicare più volte, anche per gli aspetti tecnici e pur intorno alle conclusioni del Ctu ed all'inerente percorso valutativo di quest'ultimo medesimo, è tornata in discussione in data 13.2.2013 e poi rispedita in decisione.

6. Il Collegio non condivide le argomentazioni e le conclusioni della Provincia di Bergamo.

6.1 Ed invero il Ctu, alle cui diverse conclusioni ci si riporta facendole proprie in questa sede quale motivazione anche perché non si intravedono particolari ragioni contrarie, ha ampliamente dimostrato che le qui criticate prescrizioni, in relazione al caso di specie, sono del tutto inusuali, tecnicamente inapplicabili pur allo stato della scienza e della pratica di specie stessa con probabilità di pervenire anche a risultati ed analisi non definitori, fuorvianti e perplessi.

6.2 Se dunque, da un lato ed in astratto, prescrizioni siffatte sembrano potersi ritenere tese a praticare il principio comunitario di prevenzione e cautela, dall'altro, tuttavia, le stesse in concreto appaiono del tutto inusuali, non certe nel loro risultato utile ed altresì non imponibili normativamente. Se ne deve dedurre che, nel caso medesimo, le stesse assumono le caratteristiche della sproporzionalità e della non inerenza e che, comunque, le medesime siano fuori luogo ed eccessivamente comprimenti l'iniziativa de qua anche sotto il profilo economico. Inoltre le stesse mancano di una più che puntuale motivazione ed istruttoria al fine di giustificarne la relativa ristrettezza prescrittiva. Resta poi il fatto che il Ctu non ha rinvenuto prescrizioni analoghe fornite da altri Enti locali e la Provincia di Bergamo ha solo declinato apoditticamente il contrario pur con riguardo al proprio territorio. Inoltre va ricordato che la su menzionata delibera della Giunta regionale non va nel senso prefigurato dalla Provincia di Bergamo (v. per utili spunti vari: Tar Abruzzo Pescara n. 403/12 e 325/12)

7. Soccorrono sufficienti motivi per compensare le spese di lite, data anche la validità astratta dell'iniziativa provinciale. Nel mentre le spese per la consulenza possono essere divise a metà tra le parti, come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Dispone che la spesa relativa al Ctu, ritenuta congrua nella somma presentata di € 3172,72, venga liquidata al medesimo sulla scorta della relativa nota di cui al deposito 1° giugno 2012 prot. 7031 — ove copia della stessa, insieme a copia della presente, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Bergamo ed alla ricorrente ed allo stesso Ctu a cura della Segreteria che legge per conoscenza – dalla Provincia di Bergamo stessa con diritto di rivalsa per la metà nei confronti della ricorrente medesima. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati: (omissis)

Depositata in Segreteria il 1° marzo 2013

 

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