Linee guida SNPA 2019 | Terre e rocce da scavo

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SNPA 2019

Linee guida SNPA 2019 | Terre e rocce da scavo

Delibera n. 54/2019 del 09.05.2019 Approvazione"Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"

La presente Linea Guida è stata predisposta dal Gruppo di Lavoro n. 8 “ Terre e rocce da scavo”, costituito nell’ambito delle attività previste dal programma triennale 2014-2016 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con l’obiettivo di produrre manualistica per migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. In particolare, la realizzazione di manuali e linee guida è finalizzata ad assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

La normativa di riferimento in materia di terre e rocce da scavo al momento della costituzione del GdL era rappresentata dalle seguenti norme:

- art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti;
- art. 185 commi 1 lett. b) e c) e 4 del d.lgs. 152/2006 per l’esclusione dalla qualifica di rifiuto;
- DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
DL 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con L. 24 marzo 2012, n. 28 che fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 185 del d.lgs. 152/2006;
- DL 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013 per la qualifica delle terre e rocce da scavo, prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA ed AIA, come sottoprodotti;
- DL 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce qualificate rifiuti.

A seguito dell’entrata in vigore del DL 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 che all’art. 8 prevedeva il riordino dell’intera materia, il GdL n. 8 “Terre e rocce da scavo” ha sospeso i propri lavori in attesa dell’emanazione della nuova normativa.

Il 7 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR del 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.” Il DPR ha abrogato il DM 10 agosto 2012, n. 161, l’articolo 184 - bis, comma 2 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e gli articoli 41, comma 2 e 41 - bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
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1. INTRODUZIONE

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
2.1 Quadro complessivo della disciplina delle terre e rocce da scavo
2.2 DPR 120/2017- Definizioni ed esclusioni

3. REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI
3.1 Premessa
3.2 Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA
3.3 Cantieri di piccole dimensioni
Numerosità dei campioni
Modalità di formazione dei campioni

4 - TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
4.1 Premessa
4.2 Applicazione dell’art.12 – Titolo II: Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica che soddisfano la definizione di sottoprodotto
4.3 Terre e rocce da scavo prodotte in aree già bonificate e certificate
4.4 Riutilizzo in sito di terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
4. 5- Procedure sulla determinazione dei valori di fondo naturale

5 - UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA RIFIUTI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL DPR 120/2017
5.1 Terre e rocce da scavo contenenti amianto (Art. 24, c. 2)

6 - LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE
6.1 - Premessa
6.2 - Il DPR 120/2017
6.3 - La normale pratica industriale nel DM 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”
Figura 12 - Schema decisionale per la valutazione della normale pratica industriale

7 - LE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO.

8 - DOCUMENTO DI TRASPORTO

9. PIANO DI UTILIZZO, DICHIARAZIONE DI UTILIZZO E DI AVVENUTO UTILIZZO
9.1 Modalità di invio
9.2 Dichiarazioni per i Cantieri di grandi dimensioni connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA
9.3 Dichiarazioni per i Cantieri di piccole dimensioni e cantieri di grandi dimensioni non connessi ad attività o opere sottoposte a VIA e/o AIA

10. DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ISPEZIONI, DEI CONTROLLI, DEI PRELIEVI E DELLE VERIFICHE DA PARTE DELLE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI
10.2 Cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA
10.3 Cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA/AIA
10.4 Disposizioni comuni a tutte le tipologie di cantiere

11. DEFINIZIONE DI CRITERI E METODOLOGIE COMUNI PER LE VERIFICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE PRELIMINARE DEL PUT (Art 9, comma 8)

ALLEGATO 1
MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO A CALCE SULL’AMBIENTE

Fonte: SNPA

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Delibera 54/2019 SNPA 09.05.2019
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