Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi - DM 14.11.2019 - Note di lettura

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Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi - DM 14.11.2019 - Note di lettura

ID 9597 | 08.12.2019 Documento completo allegato

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.279 del 28 novembre 2019, il Decreto 14 Novembre 2019 che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, che sostituisce e abroga il decreto ministeriale del 23 gennaio 2012.

Il sistema nazionale di certificazione contempla, in accordo con quanto previsto a livello europeo, che tutta la catena di consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi sia certificata per assicurare il rispetto della sostenibilità per poter usufruire di regimi incentivanti o per concorrere agli obiettivi previsti dalla normativa di settore. A livello europeo, la certificazione può avvenire avvalendosi di sistemi nazionali oppure di sistemi volontari direttamente approvati dalla Commissione europea.

Nel dettaglio, il decreto descrive le modalità di funzionamento del sistema nazionale, le disposizioni a carico degli operatori economici che concorrono alla produzione dei biocarburanti o bioliquidi, quelle degli organismi di certificazione nonché quelle dell’organismo di accreditamento.

Il decreto introduce sia alcune novità operative, che puntano a una maggiore gestibilità del meccanismo e trasparenza del sistema (ad esempio, la pubblicazione dei registri degli operatori e la modellistica predefinita per la certificazione di sostenibilità), sia alcune disposizioni ex novo, tra cui l’adesione obbligatoria al sistema nazionale di certificazione nel caso di biocarburanti “avanzati” e disposizioni specifiche per il settore del biometano utilizzato nei trasporti.

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Decreto 14 Novembre 2019

Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi. (GU n.279 del 28-11-2019). Entrata in vigore: 29.11.2019

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Excursus

Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l’applicazione dello schema di certificazione.

Art. 4. Schema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi

a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;
b) il regolamento tecnico (RT 31) adottato dall’Organismo nazionale di accreditamento;
c) le modalità di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione;
d) le modalità di rilascio del certificato di conformità dell’azienda;
e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto;
f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) la gestione del sistema di equilibrio di massa.

Soggetti che operano mediante schema nazionale

a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all’art. 4 e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformità dell’azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;
e) il Gestore dei servizi energetici (GSE), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilità per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Operatore economico

Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione presenta istanza ad un organismo di certificazione per l’ottenimento di un certificato di conformità dell’azienda. Il certificato viene rilasciato all’operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale.

Ai fini dell’ottenimento del certificato di conformità dell’azienda, l’operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonché sul sistema di equilibrio di massa.

L’operatore economico titolare del certificato di conformità dell’azienda è autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilità ovvero i certificati di sostenibilità.

Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, può assumere su di sé anche gli oneri economici derivanti dall’adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o più degli operatori economici della medesima catena di consegna.

Ogni operatore economico della catena di consegna è tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilità, dei certificati di sostenibilità, nonché della documentazione a supporto delle stesse per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.

Figura 1

 

Organismi di certificazione

Gli organismi di certificazione accreditati sono inseriti all’interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni più recenti fornite dagli organismi di accreditamento. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l’attività di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:

Tabella 1

Gli organismi di certificazione curano la redazione, l’aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:

-  un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformità dell’azienda;

- un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all’interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.

Il registro, nonché i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformità dell’azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Gli operatori economici aderenti a più sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche, devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinché  si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la società è certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall’operatore.

Le verifiche sono svolte in conformità a quanto previsto all’allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l’organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all’allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.

Certificazione di conformità dell’azienda

Gli organismi di certificazione rilasciano all’operatore economico, a seguito della verifica iniziale, un certificato di conformità dell’azienda.

L’operatore economico titolare del certificato di conformità è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilità ovvero il certificato di sostenibilità.

Figura 2

Il certificato di conformità dell’azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:

a) il nome e il codice dell’organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell’azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformità dell’azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell’azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell’azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformità dell’azienda;
f) la data di scadenza del certificato di conformità dell’azienda;
g) la data dell’ultima verifica;
h) l’eventuale periodo di inizio e conclusione dell’eventuale sospensione.

Il campo di applicazione del certificato di conformità dell’azienda, è delimitato all’interno del certificato di conformità mediante l’indicazione dei seguenti elementi:

a) l’elencazione di tutte le attività che l’operatore economico certificato è idoneo a svolgere;
b) l’elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall’operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l’eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell’operatore economico o di soggetti terzi, di cui l’operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;
d) qualora l’operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:
1. Indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo
2. Indicazione esplicita dell’esito positivo dell’attività ispettiva svolta dall’organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo

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