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Aggiornamento abilitazioni attrezzature in scadenza il 12 marzo 2018

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Aggiornamento abilitazioni attrezzature in scadenza il 12 marzo 2018

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle Abilitazioni Attrezzature di cui al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 - punto 9. Riconoscimento della formazione pregressa

9.1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.

Il punto 9.2 di tale accordo è stato modificato dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sui percorsi formativi per RSPP e ASPP, rettificando un errore di stesura dell’accordo attrezzature e chiarendo che gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell’accorso attrezzature).

Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016  - punto 12.11 Modifiche all'accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (53/CSR del 22 febbraio 2012).

[...]Il punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è sostituito dal seguente:

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).

Pertanto, per ciascuna Abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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