Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

ID 2078 | | Visite: 16741 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/2078

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra.

GU n. L 301/39 del 18.11.2015 
__________

Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il formato delle etichette per i tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché per i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, di detto regolamento.

Articolo 2 Formato dell'etichettatura
1. Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell'etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili. Quando le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte su un'etichetta già apposta sul prodotto o sull'apparecchiatura in questione, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull'etichetta, su altre targhette esistenti o su altre etichette di informazione del prodotto.  

2. Tutta l'etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all'apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra.

3. I prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono muniti di un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014 e recante la menzione «Contiene gas fluorurati a effetto serra».

4. Il peso dei gas fluorurati a effetto serra è espresso in chilogrammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate.

5. Quando le apparecchiature sono precaricate con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipendono per il loro funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale finale sia stata stabilita dal fabbricante, l'etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l'apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui precisare la quantità aggiunta al di fuori del sito di produzione e la quantità totale di gas fluorurati ad effetto serra risultanti.

6. Quando un prodotto contenente gas fluorurati a effetto serra o polioli premiscelati deve essere etichettato anche a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e paragrafi da 5 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riportate nella sezione riservata alle informazioni supplementari dell'etichetta di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

7. Quando i gas fluorurati a effetto serra sono destinati a determinati usi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, del regolamento (UE) n. 517/2014, sull'etichetta devono figurare le diciture seguenti:

a) «100 % rigenerato» o «100 % riciclato»: per i gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati non contenenti gas fluorurati a effetto serra vergini. L'indirizzo dell'impianto di rigenerazione o riciclaggio deve essere un indirizzo postale (via e numero) nell'Unione.

b) «Importati esclusivamente a fini di distruzione»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra importati in vista della loro distruzione.

c) «Solo per esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'UE»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra forniti da un produttore o un importatore a un'impresa ai fini dell'esportazione diretta alla rinfusa al di fuori dell'Unione.

d) «Solo per uso in apparecchiature militari»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati in apparecchiature militari.

e) «Solo per incisione/pulizia nell'industria dei semiconduttori»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati ad essere utilizzati a fini di incisione e pulizia nell'industria dei semiconduttori.

f) «Solo per uso come materia prima»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra utilizzati come materia prima.

g) «Solo per la produzione di inalatori-dosatorì»: per i quantitativi di gas fluorurati a effetto serra destinati alla somministrazione di ingredienti farmaceutici negli inalatori-dosatori.

8. Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento dell'aria e le pompe di calore, isolate con della schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati a effetto serra, recano un'etichetta che riporta la dicitura seguente: «Schiuma insufflata con gas fluorurati a effetto serra».

9. Le etichette sono collocate in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 e, ove possibile, accanto ai marchi o alle etichette di informazione del prodotto o dell'apparecchiatura che contiene tali gas.

Articolo 3 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1494/2007 è abrogato. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1494/2007 continua ad applicarsi fino al 1° gennaio 2017; tuttavia, per conformarsi a questa disposizione prima del 1° gennaio 2017, le imprese possono già applicare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1494/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato.

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2015 2068.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068
Formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono CFC
IT323 kB1138

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 81

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 119

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 220

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 111

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente