Regolamento (UE) 2017/2196

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Regolamento (UE) 2017/2196

della Commissione del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica

Estratto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Per tutelare la sicurezza operativa, prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente, evitare la diffusione su vasta scala di un disturbo e lo stato di blackout e consentire il ripristino efficace e rapido del sistema di energia elettrica dagli stati di emergenza o di blackout, il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti in materia di:

a)gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei TSO;
b)coordinamento della gestione del sistema in tutta l'Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;
c) simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;
d) strumenti e strutture necessari a garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blackout allo stato normale;

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a TSO, DSO, SGU, prestatori di servizi di difesa, prestatori di servizi di ripristino, responsabili del bilanciamento, prestatori di servizi di bilanciamento, gestori del mercato elettrico designati (Nominated Electricity Market Operators, NEMO) e ad altre entità cui compete l'esecuzione delle funzioni di mercato, conformemente al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (3) e al regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione (4).

2. Il presente regolamento si applica specificamente agli SGU seguenti:
a) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo C e D in conformità ai criteri definiti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione (5);
b) gruppi di generazione esistenti e nuovi classificati come gruppi di tipo B in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, se vengono riconosciuti come SGU conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 23, paragrafo 4;
c) impianti di consumo esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
d) sistemi di distribuzione chiusi esistenti e nuovi connessi al sistema di trasmissione;
e) fornitori di ridispacciamento dei gruppi di generazione o degli impianti di consumo mediante aggregazione e fornitori di riserve di potenza attiva di cui al titolo 8 del regolamento (UE) 2017/1485; e
f) sistemi in corrente continua ad alta tensione («HVDC») e parchi di generazione connessi in corrente continua esistenti e nuovi conformi ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione (6).

3. Il presente regolamento si applica ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo A in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/631, ai gruppi di generazione esistenti e nuovi di tipo B diversi da quelli indicati al paragrafo 2, lettera b), nonché agli impianti di consumo esistenti e nuovi, ai sistemi di distribuzione chiusi e ai terzi che forniscono servizi di gestione della domanda, se operano in qualità di prestatori di servizi di difesa o prestatori di servizi di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

4. I gruppi di generazione di tipo A e B di cui al paragrafo 3, gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi che forniscono servizi di gestione della domanda possono soddisfare i requisiti del presente regolamento direttamente o indirettamente tramite una terza parte, in base ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Il presente regolamento si applica alle unità di stoccaggio dell'energia degli SGU, dei prestatori di servizi di difesa o dei prestatori di servizi di ripristino, che possono essere utilizzate per bilanciare il sistema, a condizione che siano individuate come tali nei piani di difesa del sistema, nei piani di ripristino o nel pertinente contratto di servizio.

6. Il presente regolamento si applica a tutti i sistemi di trasmissione e di distribuzione e a tutte le interconnessioni dell'Unione, ad eccezione dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, o parti di essi, di isole degli Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico, a condizione che tale funzionamento non sincrono non sia causato da un disturbo.

7. Negli Stati membri in cui sono presenti più gestori di sistemi di trasmissione, il presente regolamento si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione operanti nello Stato membro in questione. Se un gestore di sistema di trasmissione non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal presente regolamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita a uno o più gestori di sistemi di trasmissione specifici diversi.

8. I TSO di Lituania, Lettonia ed Estonia, fintantoché e nella misura in cui funzionano in modo sincrono in un'area sincrona in cui non tutti i paesi sono sottoposti alla legislazione dell'Unione, sono esentati dall'applicazione degli articoli 15, 29 e 33, salvo altrimenti disposto in un accordo di cooperazione con i TSO di paesi terzi che definisca le basi della loro cooperazione in merito alla gestione sicura del sistema a norma dell'articolo 10.

CAPO III PIANO DI RIPRISTINO

SEZIONE 1 Disposizioni generali

Articolo 23 Elaborazione del piano di ripristino

1. Entro il 18 dicembre 2018, il TSO elabora un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione, altre autorità competenti, o le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i TSO limitrofi e gli altri TSO in tale area sincrona.

2. Nell'elaborare il piano di ripristino, il TSO tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) il comportamento e le capacità di carico e di generazione;
b) le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete di cui al paragrafo 4; e
c) le caratteristiche della propria rete e delle reti sottostanti dei DSO.

3. Il piano di ripristino contiene almeno le seguenti disposizioni:
a) le condizioni di attivazione del piano di ripristino, in conformità dell'articolo 25;
b) le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO; e
c) le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale con i soggetti identificati.

4. In particolare, il piano di ripristino comprende i seguenti elementi:
a) l'elenco delle misure che il TSO deve attuare nei propri impianti;
b) l'elenco delle misure che i DSO devono attuare e l'elenco dei DSO responsabili dell'attuazione di tali misure nei propri impianti;
c) l'elenco degli SGU responsabili dell'attuazione nei loro impianti delle misure derivanti dai requisiti obbligatori dei regolamenti (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 e (UE) 2016/1447 o previsti dalla normativa nazionale e un elenco delle misure da attuare a cura degli SGU;
d) l'elenco degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
e) l'elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
f) il numero di fonti di energia nell'area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema mediante una strategia di riaccensione bottom-up con capacità di black start, risincronizzazione rapida (con funzionamento in rifiuto di carico) e funzionamento in isola; e
g) la scadenza per l'attuazione di ciascuna misura elencata.

5. Il piano di ripristino comprende almeno le seguenti misure tecniche e organizzative di cui al capo III:
a) la procedura di rimessa in tensione, conformemente alla sezione 2;
b) la procedura di gestione della frequenza conformemente alla sezione 3; e
c) la procedura di risincronizzazione, conformemente alla sezione 4;
6. Le misure contenute nel piano di ripristino rispettano i seguenti principi:
a) il loro impatto sugli utenti del sistema è minimo;
b) sono economicamente efficienti;
c) sono attivate solo se necessarie; e
d) non portano i sistemi di trasmissione interconnessi in stato di emergenza o di blackout.

Articolo 24 Attuazione del piano di ripristino

1.Entro il 18 dicembre 2019 il TSO attua le misure del piano di ripristino previste per il sistema di trasmissione. successivamente le mantiene in essere.

2.Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica ai DSO connessi al sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate, compresa la scadenza per l'attuazione:
a) negli impianti dei DSO a norma dell'articolo 23, paragrafo 4; e
b) negli impianti degli SGU identificati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, connessi ai loro sistemi di distribuzione; e
c) negli impianti dei prestatori di servizi di ripristino connessi ai loro sistemi di distribuzione. e
d) negli impianti dei DSO connessi ai loro sistemi di distribuzione.

3. Entro il 18 dicembre 2018 il TSO notifica agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e ai prestatori di servizi di ripristino direttamente connessi al suo sistema di trasmissione le misure che devono essere attuate nei loro impianti, compresa la scadenza per l'attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

4. Se previsto dalla legislazione nazionale, il TSO notifica direttamente le misure che devono essere attuate agli SGU individuati a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO collegati ai sistemi di distribuzione, informando il DSO di tale notifica.

5. Se il TSO informa il DSO conformemente al paragrafo 2, il DSO notifica a sua volta, immediatamente, agli SGU, ai prestatori di servizi di ripristino e ai DSO connessi al proprio sistema di distribuzione le misure del piano di ripristino che devono attuare nei rispettivi impianti, compresa la scadenza per la loro attuazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera g).

6. I DSO, gli SGU e i prestatori di servizi di ripristino che hanno ricevuto la notifica:
a) attuano le misure notificate entro 12 mesi dalla data della notifica;
b) confermano l'attuazione delle misure al gestore del sistema che ha inviato la notifica, il quale, se diverso dal TSO, notifica la conferma al TSO; e
c) mantengono le misure attuate nei propri impianti.

GUUE L 312/54 del 28.11.2017

Definizioni e compiti TSO, RSC, DSO, SGU

Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema per i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i coordinatori della sicurezza regionale («RSC»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU»). Esso individua diversi stati critici del sistema (stato normale, stato d'allerta, stato di emergenza, stato di blackout e di ripristino). Comprende anche i requisiti e i principi per garantire le condizioni che mantengono la sicurezza operativa in tutta l'Unione e promuovere il coordinamento della gestione del sistema, i requisiti e i principi per i processi di pianificazione e programmazione operative necessari ad anticipare le difficoltà legate alla sicurezza nella gestione in tempo reale nonché i requisiti e i principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello dell'Unione.

Entrata in vigore: 18.12.2017

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